Rapporti di agenzia e parasubordinazione

 

a cura del Dott. Maurizio Aloise

 

 

Sommario Introduzione: Lavoro parasubordinato e ordinamento giuridico: § 1. Il "lavoro" nel quadro dei principi costituzionali - § 2. La prestazione lavorativa nel codice civile del 1942 - § 3. Il lavoro parasubordinato ed il suo difficile inquadramento sistematico tra autonomia e subordinazione- § 4. Il problema della qualificazione giuridica del rapporto di agenzia e l'autonomia negoziale delle parti. - § 5. Le nuove frontiere del lavoro parasubordinato . - Le caratteristiche del rapporto di agenzia e l'art.409 c.p.c. - § 1. Il rapporto di agenzia ed il dato testuale dell'art.409, n.3, c.p.c.      - § 2. I requisiti di cui all'art.409 c.p.c.: a) La continuità della prestazione lavorativa. - § 3. segue: b) La coordinazione della prestazione lavorativa. - § 4. segue: c) La prevalenza della prestazione personale: criterio oggettivo e soggettivo.      - § 5. Il coordinamento con l'art.1742 c.c. - Le fattispecie concrete della parasubordinazione - § 1. Il lavoro parasubordinato nei contratti di distribuzione commerciale (agenzia, rappresentanza, mediazione, franchising) - § 2. Il lavoro parasubordinato nei contratti associativi (cooperative di lavoro e associazione in partecipazione). - § 3. Attività professionale e lavoro parasubordinato: in particolare il personale medico e paramedico - § 4. Altre fattispecie di lavoro parasubordinato - La disciplina della parasubordinazione - § 1. Le esigenze di tutela del lavoro in tutte le sue forme nel quadro costituzionale. - § 2. La questione dell'individuazione delle norme di diritto del lavoro applicabili alla parasubordinazione.  - § 3. L'incidenza dell'art.409 c.p.c. e l'applicazione della disciplina speciale sul rito del lavoro. - § 4. La disciplina di diritto sostanziale: a) l'obbligo di diligenza del lavoratore parasubordinato - § 5. (segue) b) L'estinzione del rapporto di lavoro - § 6. (segue) c) Gli aspetti contributivi e previdenziali - § 6. (segue) d) L'orario di lavoro - § 7. (segue) d) Parasubordinazione e corrispettivo nel lavoro parasubordinato - Conclusioni - Bibliografia

 

(estratto)

 

 

Introduzione

 

Il contratto agenzia trova il riconoscimento legislativo con la definizione contenuta nell’art.1742 c.c. Nella sua tipicità, esso è destinato ad attuare, con carattere di stabilità (nel senso di un incarico riferito a tutti gli affari possibili con esso previsti), una collaborazione professionale autonoma (promozione, verso corrispettivo, della conclusione di affari tra preponente e terzi nell'ambito di una determinata zona), che si concreta in un risultato posto in essere dall'agente a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente[1]. Il contratto di agenzia è caratterizzato da un complesso di elementi, quali l'attribuzione del rischio economico, la stabilità dell'incarico, l'autonoma organizzazione nell'espletamento della propria attività, la promozione verso corrispettivo della conclusione di affari tra preponente e terzi nell'ambito di una determinata zona; né la causa di tale contratto viene mutata da prestazioni accessorie poste convenzionalmente a carico dell'agente; tali elementi devono essere accertati nel merito e se correttamente e logicamente motivati sfuggono al sindacato di legittimità[2].

Diverse sono le questioni giuridicamente rilevanti sottoposte all’attenzione della giurisprudenza e della dottrina in riferimento a tale tipo di rapporto. Variamente dibattute sono, infatti, alcuni caratteri di esso in ordine all’autonomia ed alla stabilità dell’agente, alla forma del contratto, e via dicendo, ma quel che maggiormente interessa sono gli elementi distintivi del rapporto di agenzia rispetto ad altri tipi di rapporto in particolare rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Sotto questo ultimo aspetto, l’argomento offre lo spunto per rimeditare i tratti caratteristici della parasubordinazione, che ancora oggi si trova al centro di un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza. Ciò in quanto nel delineare i tratti distintivi tra la collaborazione coordinata e continuativa ed il vincolo di subordinazione proprio del rapporto di lavoro, ci si trova al centro di un crocevia del diritto del lavoro che, nell’attuale fase di trasformazione sociale ed economico-produttiva, si interroga sull’ambito della tutela giuslavoristica e conseguentemente sulle ragioni di un sistema che a fronte di una lunga prassi giurisprudenziale concernente la qualificazione come subordinati ed autonomi dei rapporti di lavoro, vive un stagione ricostruttiva ad opera della dottrina che avanza con varie argomentazioni sull’essenza della parasubordinazione sia per ciò che concerne i suoi aspetti sostanziali che per quel che riguarda i suoi risvolti processuali. La controversia relativa ad un rapporto di agenzia, infatti, appartiene ai sensi dell’art.409 c.p.c., alla competenza per materia del Pretore in funzione di giudice del lavoro solo quando detto rapporto si concreta in una prestazione d’opera continuativa e coordinata prevalentemente personale ben potendo lo stesso rapporto svolgersi sotto forma di gestione di impresa autonoma quando l’agente abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali tali da far concludere che egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori senza limitarsi a svolgere una collaborazione meramente ausiliaria all’attività altrui[3].

Quel che emerge da una sommaria ricognizione della giurisprudenza è innanzitutto la circostanza che la discriminazione essenziale tra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato non è costituita dalla sottoposizione alle direttive altrui, che è elemento presente nell'uno e nell'altro rapporto, ma dal rischio, che è totalmente a carico dell'agente, con la conseguente inconfigurabilità di un rapporto di agenzia nel caso di prestazione di attività compensata con retribuzione fissa[4].

Per contro, non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui un soggetto abbia prestato la propria attività di produzione di affari a favore di un imprenditore senza effettivo vincolo di subordinazione, né inserzione nell'organizzazione aziendale, e con piena autonomia quanto al tempo, alla quantità di lavoro, all'ordine da seguire nella ricerca e nella trattazione delle compravendite con commisurazione del compenso all'attività svolta (provvigioni)[5].

Il requisito del carattere prevalentemente personale dell'attività dell'agente - con conseguente riconducibilità del rapporto nello schema della parasubordinazione ai sensi dell'art.409 n. 3 c.p.c. - è configurabile anche nel caso in cui il preposto associ alla propria prestazione personale di agente una ulteriore prestazione, costituita dall'attività di coordinamento di altri agenti dello stesso preponente (ai cui scopi è funzionale tale ulteriore attività) e compensata con una percentuale sulle provvigioni dovute agli agenti coordinati[6].

L'elemento essenziale e caratterizzante del rapporto di agenzia si sostanzia nella realizzazione da parte dell'agente di una attività economica organizzata, rivolta ad un risultato di lavoro che questi svolge autonomamente nell'interesse e per conto, ed eventualmente anche in nome, del preponente cui compete il limitato potere di impartire all'agente istruzioni generali di massima, oltre il diritto di pretendere ogni informazione utile per la valutazione della convenienza dei singoli affari, ricadendo il rischio economico e giuridico della attività suddetta esclusivamente sull'agente medesimo e differenziandosi perciò tale rapporto da quello di lavoro subordinato, del quale è elemento essenziale la prestazione di energie lavorative con soggezione al potere direttivo del datore di lavoro e nell'ambito di una organizzazione di cui il rischio ed il risultato fanno capo esclusivamente a quest'ultimo, con conseguente irrilevanza, ai fini della riconduzione ad una determinata fattispecie, all'uno o all'altro rapporto, di elementi marginali quali l'orario di lavoro e l'appartenenza dei mezzi o strumenti di produzione all'una o all'altra delle parti contraenti[7].

Sono pur sempre individuabili gli elementi essenziali del rapporto di agenzia (risultato e rischio) quando l'agente abbia accettato, nella promozione di contratti per conto del preponente, di essere retribuito a provvigione, mediante acconti soggetti a conguagli semestrali in correlazione agli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, di rispondere dello <star del credere>, che lo coinvolge nelle perdite relative agli affari fatti concludere, di assumersi le spese necessarie allo svolgimento della propria attività, anche qualora il risultato sia prevalentemente frutto dell'attività personale dell'obbligato o l'organizzazione dei mezzi necessari sia ridotta al minimo, potendosi esplicare nella mera adozione di metodi di lavoro idonei alla utilizzazione più proficua della propria attività lavorativa[8].

Il contratto di agenzia, inoltre, ha per oggetto il conferimento, a rischio dell'agente, di un'attività economica autonomamente organizzata, rivolta al conseguimento di un risultato di lavoro e vincolata al preponente da uno stabile rapporto di collaborazione; in ciò essenzialmente si differenzia dal contratto di lavoro, il quale ha ad oggetto la prestazione di un'energia lavorativa in regime di subordinazione e nell'ambito di un'organizzazione il cui rischio e risultato fanno capo esclusivamente al datore di lavoro; l'esercizio da parte del preponente di un controllo amministrativo e tecnico sull'agente, giustificato dall'obbligo di quest'ultimo di adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute, non altera il rapporto di agenzia, ove non incida sull'indicata autonomia dell'organizzazione professionale dell'agente e sull'assunzione del relativo rischio[9].

Infine, occorre precisare che le soluzioni proposte dalla dottrina in via generale dovranno essere ponderati in relazione ai diversi tipi di rapporti di agenzia che possono in concreto presentarsi nella pratica ciascuno caratterizzato dagli elementi essenziali del rapporto di agenzia ma pur sempre con propri tratti caratteristici che ne rendono difficile un trattamento unitario.

 

 

Lavoro parasubordinato e ordinamento giuridico

 

§ 1. Il "lavoro" nel quadro dei principi costituzionali.

Il lavoro viene inteso in senso classico come una necessità che fa parte della natura stessa dell'uomo che per conservare se stesso e la società di cui è membro esplica in tal modo le funzioni indispensabili alla sopravvivenza. Ciò spiega il motivo per cui l'organizzazione sociale, nella nostra cultura, si è strutturata in modo da conservare e perpetuare i benefici di quanto acquisito dalle generazioni passate ed elaborare una suddivisione dei compiti che consenta il soddisfacimento dei complessi bisogni del singolo attraverso il lavoro[10].

Sotto il profilo strettamente giuridico, tuttavia, è indispensabile porre l'attenzione sulla posizione preminente che il lavoro assume nel quadro dei valori accolti nella nostra Costituzione. In questa prospettiva, come avverte la dottrina, è innanzitutto necessario soffermarsi sul significato che il termine "lavoro" assume in varie norme della Carta costituzionale, giacché, come è noto, questa, uniformandosi a quel processo di socializzazione del diritto destinato a caratterizzare tutte le costituzioni del dopoguerra, attribuisce massima rilevanza al lavoro, al punto da porlo a fondamento della Repubblica. L'art.1, infatti, recita: <<L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro...>>. Ebbene, con le parole "fondata sul lavoro" è lecito ritenere che il costituente abbia voluto proprio sottolineare uno dei compiti più importanti dello Stato, ossia quello di tutelare e valorizzare il lavoro, in tutte le sue forme, quale strumento indispensabile per consentire all'individuo di partecipare <<all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese>> (art.3 Cost.) nonchè al <<progresso materiale o spirituale della società>> (art.4 Cost.). Il lavoro di cui parla l'art.1 Cost., dunque, deve essere inteso in riferimento a qualsiasi tipo di attività che in qualche modo risulti utile alla società e sia potenzialmente capace di arricchire la personalità propria ed altrui[11]. In questa prospettiva, come si vedrà, l'interprete e il legislatore, che nella Costituzione dovranno sempre rinvenire, rispettivamente, il fondamento della lettura di qualsiasi norma sottoposta alla sua opera ermeneutica e la ratio di ogni intervento normativo[12], non potranno rimanere insensibili di fronte alle esigenze di tutela di ogni nuova forma di lavoro che, con il progredire del sistema produttivo, si presenti al di fuori degli schemi tradizionali accolti nel sistema vigente.

L'art.1 Cost. non è l'unica norma in cui il costituente esprime un riconoscimento di così elevato valore al lavoro, giacché, come diritto dell'individuo e interesse della società, esso è tutelato, come si vedrà, da numerose altre norme[13]. Innanzitutto, va subito precisato che, come emerge dalla lettura delle norme sin qui richiamate, nel quadro dei valori fondamentali della Costituzione, il lavoro, in tutte le sue forme, essendo, come si è detto, il mezzo attraverso il quale ogni uomo esprime il proprio diritto a collaborare attivamente alla costruzione della società in cui vive[14], va considerato non solo un diritto ma anche un dovere[15]. Ciò, in quanto, quale mezzo per consentire all'individuo lo svolgimento della sua personalità e la partecipazione allo sviluppo della società, esso rappresenta l'espressione di quei doveri di solidarietà costituzionale diffusamente contemplati della legge fondamentale dello Stato[16]. Non soltanto solidarietà economica, ma anche diretta a fini politici, economici, sociali, che non si identifica con il solidarismo funzionalizzato alla tutela di interessi superindividuali[17].

La centralità del lavoro ed il fatto che esso riguarda direttamente ogni persona umana spiega per quale ragione la sua realizzazione costituisca uno dei fini primari dello Stato che in tal senso ha assunto l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che vi si frappongono, in primo luogo quello che vieterebbe l'accesso al mondo del lavoro. Obiettivo che è in via ipotetica raggiungibile solo riconoscendo la legittimità di interventi mirati a tal fine[18]. Da qui l'esigenza di fondare lo status di lavoratori su un'etica della solidarietà responsabile che significa divenire consapevoli dell'importanza del lavoro, sia esso autonomo, subordinato o parasubordinato o, ancora, diversamente qualificabile. Inoltre, "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese": così recita l'art.3 Cost. poichè la libertà e l'uguaglianza dei cittadini rimarrebbero vacue affermazioni di principio se lo Stato non assumesse in prima persona il compito di riequilibrare la sproporzionata distribuzione dei mezzi economici, di rimuovere le grandi disparità sociali e culturali e le ingiustizie, come condizione imprescindibile per realizzare un'effettiva democrazia e partecipazione, in primo luogo dei lavoratori, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Al lavoro, è dedicato anche il successivo art.4 Cost. che rappresenta già un primo impegno preciso lungo la via segnata dal precedente art. 3: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto...". In tal modo si impone allo Stato di intervenire nell'economia affinché tutti coloro che lo desiderino siano posti nelle condizioni di lavorare. Come è stato rilevato dalla dottrina costituzionalistica[19], il lavoro che nell'art.1 viene definito fondamento della Repubblica, nei successivi tre articoli viene considerato sotto tre diversi profili:

- quello della libertà che implica per il cittadino un vero e proprio diritto soggettivo a scegliere e ad esercitare l'attività o la funzione corrispondente alle proprie capacità ed aspirazioni, diritto che può essere limitato solo in ragione della salvaguardia degli altri fini sociali costituzionalmente garantiti. Va rilevato che facendo riferimento ad ogni attività o funzione tale diritto e suscettibile di realizzazione tanto nelle forme di lavoro subordinato o autonomo quanto in ogni altra forma ritenuta idonea[20];

- quello del diritto ad ottenere un posto di lavoro. In questa prospettiva il legislatore costituente si è ispirato al principio rivolto ad eliminare, segnatamente, ogni discriminazione all'accesso al mercato del lavoro, nel tentativo di realizzare la piena occupazione. É chiaro che in tal senso la tutela costituzionale deve intendersi rivolta ad ogni forma di lavoro in cui sorge l'esigenza di regolamentarne l'accesso;

- quello del dovere di lavorare, obbligo a cui l'Assemblea Costituente, tuttavia, escluse che potessero essere riconducibili sanzioni.

Numerose sono ancora le disposizioni in materia di lavoro contenute nel Titolo III della prima parte della Costituzione, dedicato ai rapporti economici. Tra le altre, l'art.35, che impegna la Repubblica a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; l'art. 36, che stabilisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, nonché il diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite; l'art. 37, che impone che alla donna lavoratrice siano estesi gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni del lavoratore, consentendole al contempo l'adempimento della sua essenziale funzione famigliare; l'art. 38, che elenca le previdenze delle quali possono giovarsi i lavoratori in caso di inabilità, infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, attraverso organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. I successivi articoli 39 e 40 riguardano, rispettivamente, la libertà di organizzazione sindacale e il diritto di sciopero. Nei rimanenti articoli del tit. III della prima parte della Costituzione, accanto all'affermazione dei principi propri del liberismo economico (la libertà di iniziativa economica, di proprietà e di contratto) vengono chiaramente indicate le direttive di intervento dello Stato nella sfera economica al fine di rendere effettive le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, ponendoli al riparo dal primo di tutti i bisogni: il bisogno economico. L'art. 41 proclama che l'iniziativa economica, pur essendo libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. L'art. 45 valorizza la cooperazione e l'artigianato e impone alla Repubblica di promuoverne la tutela e lo sviluppo. L'art. 46 prevede il diritto dei lavoratori a forme di cogestione delle aziende.

Dalla semplice elencazione delle norme costituzionali richiamate, pur senza approfondirne analiticamente la portata, il che esulerebbe dall'obiettivo del presente lavoro, emerge chiaramente il quadro di insieme delle regole poste dalla Costituzione in materia di lavoro che, come si vedrà, ci consente di rinvenire, in ossequio ai valori in esse accolte, una adeguata disciplina, anche in assenza di una normativa ad hoc, dei rapporti di lavoro c.d. parasubordinato non necessariamente improntata al modello normativo proposto dal codice civile, data la possibilità di ricomprendere nel meccanismo di tutela e garanzia costituzionali ogni rapporto di lavoro pur nella varietà dei modi in cui nell'esperienza concreta si realizza l'incontro tra domanda e offerta di lavoro[21].

 

 

§ 2. La prestazione lavorativa nel codice civile del 1942.

Delineato l'assetto giuridico del lavoro secondo le indicazioni offerte dalla Costituzione e individuato l'ambito entro il quale si esprime lo specifico sistema di tutela del lavoro in tutte le sue forme, l'indagine deve ora volgersi alla considerazione che della medesima materia ha manifestato il legislatore del 1942 nel redigere la disciplina degli istituti del diritto del lavoro che, sebbene non abbiano contemplato espressamente il fenomeno della parasubordinazione hanno pur sempre costituito la base dell'elaborazione compiuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza[22].

É noto che il legislatore del 1942, assecondando l'idea corporativa della necessaria funzionalizzazione del lavoro verso il soddisfacimento dell'interesse generale alla produzione, ha voluto fornire un'immagine unitaria del lavoro[23] (assimilando il lavoratore subordinato sotto il profilo retributivo al lavoratore autonomo[24]), in funzione dell'impresa intesa come organismo diretto a realizzare i fini della produzione nazionale, a struttura piramidale e fortemente gerarchizzata, con al vertice l'imprenditore e al di sotto i dipendenti legati al primo da un vincolo di subordinazione.

La tutela del lavoratore approntata dal codice, dunque, era tutta racchiusa in tale dicotomia (dipendente-datore di lavoro), tanto che in presenza di fattispecie non qualificabili secondo il vincolo della subordinazione il codice, all'art.2222, definisce lavoratore autonomo chi <<si obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente>>, con la conseguente assimilazione della sua figura a quella del piccolo imprenditore ex art.2083[25] c.c., e la relativa riferibilità del rischio del lavoro al prestatore di opera come per qualsiasi tipo di operatore economico[26].

Ciò anche se per una parte della dottrina non vi è assoluta coincidenza tra queste ultime due figure di lavoro (quella del piccolo imprenditore e quella del lavoratore autonomo), posto che la prestazione del lavoratore autonomo non è necessariamente "organizzata" e "professionale" come quella del piccolo imprenditore[27]. La coincidenza tra le due figure è data, pertanto, dal rilievo che in entrambi i casi, a differenza del lavoro subordinato, vi è l'assunzione del rischio dell'attività.

Nella dicotomia rischio e subordinazione il legislatore del 1942 esauriva, dunque, tutta la fenomenologia dei rapporti di lavoro riproponendo, per certi versi, la distinzione tra locatio operis e locatio operarum, risalente al diritto romano[28].

Come è noto, infatti, il diritto rimano estendeva la nozione di locazione ad indicare sia il contratto con cui una parte si obbligava verso corrispettivo a fornire un certo risultato della propria attività (locatio operis), sia il contratto con cui una parte si obbligava in cambio di un compenso (mercede) a prestare le proprie energie lavorative a favore del c.d. locatore (locatio operarum). Il codice civile del 1865, ripetendo i principi del code civil del 1804, esprimeva un certo sfavore verso la locatio operarum ritenendola non compatibile con i principi della libertà e dell'autonomia degli individui affermati dalla rivoluzione francese, mentre riconosceva ampio spazio alle "professioni liberali delle quali la locatio operis costituiva la forma giuridica di tutela più adeguata"[29]. Alla locatio operarum il codice previdente dedicava una sola norma, l'art.1628, riferendosi alle prestazioni lavorative proprie dei domestici e degli operai di giornata[30]. Con l'avvento della grande industria, però, sorgeva una notevole divaricazione tra la realtà sociale e quella normativa cosicché in dottrina venne riproposto, in riferimento ai lavoratori dell'industria, l'inquadramento del contratto di lavoro nello schema locativo individuando, però, il tratto distintivo della locatio operarum rispetto alla locatio operis nella subordinazione del locator operarum[31]. Questo criterio, nonostante non avesse un supporto normativo nel codice civile del 1865, trasformava il vincolo di dipendenza personale del locator, proprio dello schema romanistica, in vincolo di subordinazione funzionale, collegato, cioè, non alla persona ma all'esecuzione della prestazione lavorativa al fine di conciliare le esigenze della dommatica civilistica con quella della tutela del lavoro in fabbrica[32]. Si deve sottolineare, tuttavia, che, almeno fino all'avvento del codice civile del 1942, gli indici di riconoscimento della subordinazione costituiti dall'assunzione del rischio e dei poteri di gestione dell'attività lavorativa da parte del conductor operarum, non avendo supporto normativo, non consentivano di considerare la stessa subordinazione, in termini normativi, dato di qualificazione giuridica di un determinato tipo di obbligazione lavorativa. Solo con la codificazione del 1942 il legislatore introdusse tra i dati di qualificazione giuridica dell'impresa (nozione, peraltro, inesistente come categoria normativa nel previdente codice[33]) l'elemento dell'organizzazione, accogliendo i risultati cui era pervenuta l'interpretazione della dottrina precedente ed adeguando la realtà normativa a quella economica e sociale. Il nuovo dato giuridico dell'organizzazione consentì di far riferimento nella qualificazione giuridica del lavoro al profilo tecnico funzionale della subordinazione nella contrapposizione tra interesse del lavoratore subordinato ed interesse dell'imprenditore.

In questo contesto, considerando che una volta qualificato come rapporto di lavoro, secondo le norme codicistiche scattava l'applicazione della disciplina tipica dai tratti marcatamente protettivi, l'individuazione delle relative fattispecie non era sempre agevole tanto che nel corso del cinquantennio seguito all'emanazione del codice civile la dottrina ha ripetutamente criticato tale impostazione[34]. Del resto, l'applicazione dello stesso meccanismo di tutela a fattispecie non riconducibili agevolmente negli schemi legali del rapporto di lavoro, era resa difficile dalle tecnica legislativa usata dal legislatore che, sotto l'influenza del modello francese, ha dato una struttura normativa alle norme codicistiche tale da affidar loro il ruolo fonte esclusiva della certezza del diritto, attraverso la previsione di fatti tipici ai quali ricollegare gli effetti di tutela così da porle come diaframma tra legge e realtà sociale[35].

Ne consegue la palese difficoltà non solo di inquadrare con precisione le fattispecie di lavoro subordinato, ma anche quella di allargare la disciplina per esse dettata, come si vedrà nel paragrafo seguente, a situazioni che come, il lavoro parasubordinato, non sono state espressamente previste da fattispecie astratte e non sono, dunque, sussumibli in schemi legali. Essendo il lavoro parasubordinato caratterizzato tanto dall'assenza di una subordinazione tecnico-giuridica quanto dall'assenza di ogni previsione di rischio propria del lavoro autonomo, infatti, non è ad esso applicabile la disciplina dettata per l'una o per l'altra normativa, almeno fino all'entrata in vigore della legge n.533/1973 che ha esteso la disciplina processuale a tutte le forme di lavoro menzionando i rapporti a prestazione coordinata e continuativa attraverso l'enunciazione di alcuni suoi elementi.

 

§ 3. Il lavoro parasubordinato ed il suo difficile inquadramento sistematico tra autonomia e subordinazione.

La riflessione svolta nelle pagine precedenti circa la posizione assunta dal lavoro nel quadro dei principi costituzionale e nella sistematica del codice civile, se da una parte mette in rilievo la diversa considerazione ricevuta, nella duplice prospettiva, dai lavoratori, dall'altra induce a qualificare il rapporto di lavoro parasubordinato, a cui va riconosciuta ogni forma di tutela secondo il dettato costituzionale, seguendo gli schemi codicistici del lavoro subordinato o del lavoro autonomo cercando di inquadrarlo in secondo una propria collocazione che non si identifichi né con l'uno né con l'altro.

Come è noto, il lavoro subordinato è il lavoro prestato da coloro che si obbligano a mettere a disposizione di un altro soggetto la loro attività lavorativa in quanto tale, a prescindere dal risultato perseguito e quindi rimanendo propriamente estranei al rischio connesso con il raggiungimento di quel risultato[36]. Segnatamente il codice civile definisce come lavoro subordinato quello reso all’interno di una impresa (art.2094c.c.), anche se non viene costruito come fenomeno esclusivo dell’impresa, giacché, datore di lavoro può essere anche un non imprenditore (si pensi a lavoratore domestico alle dipendenze di un privato; alla segretaria alle dipendenze di un professionista come il medico o l’avvocato, ecc.). Inoltre, pur essendo il lavoratore alle dipendenze di un imprenditore, è possibile che materialmente l’esecuzione della prestazione non si svolga all’interno dei locali dell’impresa (si pensi al lavoro a domicilio o al telelavoro)[37]. In poche parole, l’elemento qualificante del rapporto di lavoro subordinato è la sottoposizione del lavoratore al datore di lavoro, che è il soggetto che decide in concreto i modi di utilizzazione delle energie e delle capacità lavorative messe a disposizione dai dipendenti, le finalizza al conseguimento di un determinato risultato, le <conforma> in altre parole alla propria organizzazione produttiva, si appropria infine del risultato cosi conseguito, obbligandosi in cambio a corrispondere la retribuzione ai lavoratori per tutto il tempo che essi sono rimasti a disposizione[38].

Non sempre, tuttavia, nella sistematica del codice, la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato è agevole, poichè le difficoltà interpretative dello schema codicistico , sono notevolmente aumentate parallelamente alla introduzione nel mondo del lavoro di nuove forme di prestazione lavorativa, correlate alle trasformazioni indotte dall’innovazione tecnologica e dalla c.d. terziarizzazione dell’economia. Inoltre tra le due aree del lavoro subordinato e del lavoro autonomo è andata progressivamente crescendo, come una terza area, l'area dei lavoratori parasubordinati occupata da quei lavoratori che pur non trovandosi in una situazione di sottoposizione formale ad un datore, si trovano, però, rispetto ad essi, in condizioni di debolezza economica e sociale[39]. Come si è detto, l’area della c.d. parasubordinazione, sul piano del diritto positivo ha cominciato ad affiorare quando, nel 1973, ha il legislatore ha modificato la disciplina del processo del lavoro. In quella occasione , infatti, egli ha individuato come destinatarie delle disposizioni sul progresso del lavoro, sottraendole al rito ordinario che le avrebbe sfavorite, con i suoi lenti ritmi e con le sue logiche astratte, anche le controversie relative a <rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato> (art. 409 c.p.c.). La necessità di distinguere tra lavoro subordinato, lavoro autonomo, e lavoro parasubordinato, ai fini della determinazione della concreta disciplina applicabile al rapporto ha costretto la giurisprudenza ad adottare via via parametri interpretativi meno astratti poichè, laddove il requisito della subordinazione, che abbiamo visto essere la linea di demarcazione essenziale tra le diverse figure in discorso, appaia evanescente diventa inevitabile ricorrere ad indici rispondenti alle esigenze della qualificazione giuridica[40]. Ciò ove si consideri che, come si legge in una recente pronuncia della Cassazione <<seppur non vi sia dubbio che, almeno per quel che riguarda la tutela in concreto, è possibile rinvenire alcuni aspetti comuni tra subordinazione e parasubordinazione, le affinità tra lavoro parasubordinato e lavoro propriamente subordinato non comportano alcuna osmosi delle rispettive discipline sostanziali, rimanendo la parasubordinazione pur sempre riconducibile all’area delle prestazioni autonome, senza che ciò possa far sorgere il dubbio di illegittimità costituzionale, stante una persistente disomogeneità delle situazioni poste a confronto[41]. Ciò anche se, sempre secondo la Corte, il vincolo, in alcuni casi (come quello del lavoro giornalistico), è dato dall’inserimento continuativo del collaboratore nell’organizzazione dell’impresa[42], poichè, secondo il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, è sufficiente l'impegno permanente del lavoratore a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro anche negli intervalli fra una prestazione e l'altra, in funzione di sue richieste variabili. Tale elemento rappresenta quindi in questi casi - ha affermato la Corte - l'indice più significativo del vincolo di dipendenza, la cui sussistenza può essere esclusa solo nel caso in cui siano convenute singole, ancorché continuative, prestazioni in una sorta di successione di incarichi professionali.

Anche per la Cassazione, tuttavia, resta comunque fermo che al di là della subordinazione e dell'autonomia, non potrebbe che farsi ricorso alla figura della parasubordinazione, con la quale vengono individuati quei rapporti che sono caratterizzati dagli elementi della personalità e della collaborazione continuativa e coordinata[43].

 

Roma, 1999.

 

NOTE



[1] Cfr. Cass. civ., 5 gennaio 1984, n. 35, in Mass. , 1984

[2] Cfr. Cass. civ., 8 ottobre 1983, n. 5849, in Resp. Civ. e Prev. , 1984, 200

[3] Cfr. Cass., 24 gennaio 1998, n.709, in Notiz. Giur. lav., 1998, p.112.

[4] Cfr. Cass. civ., 24 maggio 1986, n. 3507, in Foro Pad. , 1987, I, 216, con nota di BALDI

[5] Cfr. Cass. civ., 8 ottobre 1983, n. 5849

[6] Cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 1994, n. 687, in Giur. It., 1994, I,1, 842

[7] Cfr. Cass. civ., 26 novembre 1985, n. 5867, in Mass. , 1985

[8] Cfr. Cass. civ., 1 febbraio 1983, n. 873, in Mass. , 1983

[9] Cfr. Cass. civ., 20 dicembre 1983, n. 7513, in Mass. , 1983

[10] Cfr. LIEBMAN, Individuale e collettivo nel contratto di lavoro, Milano, Giuffrè, 1992, p.87ss.

[11] Così FOIS, Principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini nella Costituzione italiana, p.16.

[12] Cfr. ALPA, Giurisprudenza di diritto privato, Vol.I, Torino, Giappichelli, 1991, 2ss; nello stesso senso PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, E.S.I., Napoli, 1991, 201ss.

[13] Cfr. PINERO M. R., Costituzione, diritti fondamentali e contratto di lavoro, in Giornale Dir. Lav. e Relaz. Ind., 1995, 29ss.

[14] Ibidem.

[15] Cfr. FOIS, op. cit., p.16.

[16] Cfr. PERLINGIERI, op. cit., p.204.

[17] Ibidem.

[18] ZAMAGNI, Il problema economico nella società postindustriale e l'urgenza di un nuovo orizzonte di senso, p.24.

[19] FOIS, op. cit., p.2.

[20] Ibidem.

[21] Cfr. PERSIANI M., Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di collaborazione lavorativa, in Dir. Lav., 1998, 203ss.

[22] Cfr. GRIECO A. M., Lavoro parasubordinato e diritto del lavoro, Napoli, 1983, 58ss; DE LUCA TAMAJO R., FLAMMIA R., PERSIANI M., La crisi della nozione di subordinazione e della sua idoneità selettiva dei trattamenti garantistici. Prime proposte per un nuovo approccio sistematico in una prospettiva di valorizzazione di un tertium genus: il lavoro coordinato, in Lav. Impr., 1996, n.15-16, p. 75 ss..

[23] Cfr. GALGANO, L'imprenditore, Bologna, 1970, 19ss

[24] Così, GRIECO, op. cit., p.106.

[25] Ai sensi dell'art.2083 c.c., infatti, <<sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia>>.

[26] Ibidem. Ai sensi dell'art.2083 c.c. <<sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia>>.

[27] Cfr. SANTORO PASSATELLI, Il lavoro parasubordinato, Milano, 1980, p.77ss.

[28] In realtà, la disciplina codicistica avrebbe dovuto consentire di superare la suddetta distinzione accolta, invece, nel codice civile del 1865. Cfr. DIANA, Appartiene al passato la distinzione tra locatio operis e locatio operarum in materia di lavoro autonomo e subordinato?, in Riv. Giur. Sarda, 1997, 174.

[29] Cfr. SANTORO PASSATELLI, Il lavoro parasubordinato, cit., p.29.

[30] Ibidem.

[31] Cfr. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Roma, 1915-1917, II ediz., vol.I-II.

[32] Cfr. SANTORO PASSATELLI, Il lavoro parasubordinato, cit., p.30, il quale rileva, tuttavia, che pur dovendosi riconoscere al Barassi il merito di aver ricostruito per il rapporto di lavoro un trattamento normativo non disciplinato espressamente dal codice civile allora vigente, il suo discorso può apparire tautologico in quanto ricava la subordinazione come effetto dalla subordinazione come fattispecie.

[33] Cfr. SPAGNOLO VIGORITA, Subordinazione e diritto del lavoro, Napoli, 1967, 126.

[34] Anche se ancora in qualche pronuncia vi si fa riferimento: cfr. in tal senso Trib. Cagliari, 13 luglio 1993, in Riv. Giur. Sarda, 1997, 174.

 

[35] BOLOGNA S.-FUMAGALLI A., (a cura di) Il lavoro subordinato di seconda generazione, Milano, 1997, p.112.

[36] DE LUCA TAMAJO R., FLAMMIA R., PERSIANI M., op. cit., p.82.

[37] Cfr. PIZZI P., Brevi considerazioni sulla qualificazione giuridica del telelavoro, in Riv. Giur. Lav. e prev. Soc., 1997, I, 219-235; PESSI R., I rapporti di lavoro c.d. atipici tra autonomia e subordinazione nella prospettiva dell’integrazione europea, in Riv. It. Dir. Lav., 1992, 133-150.

[38] SPAGNUOLO VIGORITA (a cura di), Qualificazione del rapporto come lavoro autonomo o subordinato, elementi per la qualificazione, in Orient. Giur. Lav., 1997, 3, 167.

[39] Cfr. PERSIANI M., Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di collaborazione lavorativa, in Dir. Lav., 1998, 203ss.

[40] Così, GRIECO, op. cit., p.112.

[41] Cassazione, Sezioni Unite, 28 agosto 1998, n.8542 (Pres. La Torre, Rel. Evangelista).

[42] Cassazione, Sezione Lavoro, 27 marzo 1998, n.3272 (Pres. Pontrandolfi, Rel. Coletti).

[43] Cassazione, Sezioni Unite Civili, n.11272/98 (Presidente F. Bile Relatore G. Prestipino), in merito alla controversia sulle indennità dei giudici di pace.

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