Il regime delle spese per trattative stragiudiziali nella liquidazione del danno da responsabilità civile e l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo da parte dell'assicuratore 

a cura del Dott. Maurizio Aloise

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Il regime giuridico delle spese "legali", sostenute dal danneggiato per prestazioni di assistenza tecnica nel corso delle trattative stragiudiziali antecedenti al giudizio di risarcimento danni instaurato per far valere la responsabilità civile dell'autore del fatto illecito e la garanzia assicurativa del suo assicuratore, costituisce, senza dubbio, una questione di grande interesse per l’assicuratore ancorché non sia stato fino ad oggi per nulla trattata nè in dottrina e nè, tanto meno, in giurisprudenza. Ciò in quanto, nella prassi assicurativa si è solito assistere, in caso di liquidazione stragiudiziale del danno patito dall’avente diritto al risarcimento, al riconoscimento in favore di quest’ultimo da parte dell’assicuratore, di una somma, normalmente espressa in misura percentuale del danno riconosciuto, a titolo di rimborso delle spese dovute al professionista che ha condotto le trattative per conto dello stesso. Una simile prassi, trova piena giustificazione nella necessità, avvertita dagli assicuratori, di scongiurare le maggiori conseguenze economiche di un giudizio ove si consideri che la stessa ratio essendi delle trattative negoziali è quella di favorire accordi transattivi nella liquidazione del danno e di evitare che i costi di gestione del servizio assicurativo, già obiettivamente alti, siano aggravati da citazioni troppo frettolose e spesso inutili.

Per questo motivo, qualora le trattative abbiano avuto esito positivo nel senso che si sia perfezionato l’accordo transattivo con il terzo danneggiato si giustifica la suddetta prassi che finisce per essere un incentivo in tal senso, offerto al danneggiato onde consentirgli l’integrale risarcimento del danno senza subire alcuna decurtazione per le spese sostenute per l’incarico ad un professionista di fiducia di condurre le trattative medesime. Ciò anche se, come è stato notato, nessuno impone al danneggiato di avvalersi in questa fase dell’assistenza del proprio legale di fiducia non essendo l’attività che egli è chiamato a compiere necessariamente attività di natura tecnica, ma al contrario, dovendosi considerare la richiesta di risarcimento, essenzialmente, un atto di parte.

Del resto a differenza di quanto avviene nell'ambito della r.c.a., ove l'assicuratore è messo in mora per effetto della richiesta di risarcimento avanzata ex art.22 legge 990/1969, nell'assicurazione della responsabilità civile che ha per oggetto, ai sensi dell'art.1917, comma 1, cod. civ., il rimborso delle somme che al terzo debbono essere pagate dall'assicurato, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore diviene liquida ed esigibile solo nel momento in cui vengono accertare, giudizialmente o negozialmente, la responsabilità dell'assicuratore e l'ammontare delle somme dovute al terzo. Ne deriva che solo da tale momento, e non da quello dell'illecito, l'assicuratore, per un verso, è tenuto all'adempimento della propria obbligazione - senza che a nulla rilevi che, in precedenza, l'assicurato gli abbia intimato formalmente di provvedere al versamento dell'indennità - e, per altro verso, ove sia rimasto inadempiente, subisce gli effetti della mora (cfr. Cass. n.7330/1995). Tanto è vero che la natura dell'obbligazione pecuniaria del debito gravante sull'assicuratore si estende all'obbligazione contrattuale accessoria avente ad oggetto le sole spese processuali sostenute, peraltro, dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato.

Nè potrebbe invocarsi in tal caso l'obbligo di salvataggio ex artt.1914, 1915 cod, civ., a norma dei quali fa carico all'assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell'inizio dell'azione che lo generi, l'obbligo di attivarsi per evitare o diminuire il danno con diritto di rivalersi (ripetendo le somme erogate direttamente al danneggiato per coprire le spese legali da quest'ultimo sostenute nel corso delle trattative) nei confronti dell'assicuratore delle spese a tale scopo affrontate (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), che trova applicazione, in difetto di espressa deroga ed alla luce della sua ratio (tutela di un interesse comune ai due contraenti), anche nell'assicurazione della responsabilità civile. Infatti, l'inoperatività della suddetta norma discende da due ordini di ragioni. In primis, non v'è dubbio che trattandosi di obbligo che esula dalla sfera di incidenza sul danno non possono aversi le conseguenze che l'art.1915 cod. civ. ricollega all'inosservanza dell'obbligo di salvataggio, che consiste nel compimento di attività volte ad evitare il sinistro e che non può più sussistere quando il danno si sia già verificato (Cass. civ., 12 gennaio 1984, n. 238). In secondo luogo l'obbligo dell'assicuratore di rimborsare all'assicurato le spese ragionevolmente incorse per evitare o ridurre le conseguenze di un rischio coperto, e dunque di un danno al cui risarcimento l'assicurato stesso è tenuto, presupporrebbe, in riferimento alle spese legali sostenute dal danneggiato e richieste unitamente al danno, che le spese medesime possano considerarsi eziologicamente connesse al danno (Cass. civ., 25 ottobre 1984, n. 5437).

Le ragioni che portano ad escludere l’esistenza di un qualsiasi obbligo dell’assicuratore in ordine alle spese stragiudiziali possono rinvenirsi da una parte nell’assenza di un qualsiasi nesso eziologico di tali somme con il fatto illecito non potendosi le prime considerarsi un elemento del danno, dall’altra nell’impossibilità di farle rientrare nella garanzia assicurativa di cui all’art.1917, c.c. posto che tale previsione normativa riguarda espressamente le sole spese processuali la cui disciplina, peraltro, avvalora tale assunto.

Nel caso, infatti, in cui, fallite le trattative stragiudiziali, si perviene all’instaurazione del giudizio di risarcimento nemmeno in tale sede, le spese legali sostenute dal danneggiato nel corso delle trattative, possono trovare un sicuro riscontro normativo nel senso della loro risarcibilità. Ciò in quanto, in primo luogo, non potrà invocarsi in tal caso l’art.91 c.p.c. che in virtù del principio della soccombenza pone a carico dell’assicuratore soccombente al di fuori dei limiti del massimale assicurativo. Nè, in secondo luogo, potrà trovare applicazione, per le stesse ragioni su esposte, la garanzia assicurativa di cui all’art.1917 c.c., poiché a tal fine sarebbe necessario ricondurle con un nesso causale, immediato e diretto, all’evento produttivo del danno coperto dalla garanzia assicurativa (antecedente necessario e sufficiente) tanto da potersi qualificare come componente dello stesso.

In ciò si evidenzia il diverso regime con le spese processuali al cui rimborso, in quanto elemento del danno, l’assicuratore è tenuto anche oltre il massimale di polizza tenuto conto del carattere diretto dell’azione proposta dal danneggiato nonché degli obblighi assicurativi nei confronti dell’assicurato che deve essere tenuto indenne, come spesso si legge nelle polizze di assicurazione, da quanto è dovuto al terzo danneggiato a titolo di "capitale, interessi e spese". Tale ultimo rilievo giustifica il diverso regime delle spese processuali rispetto a quelle stragiudiziali anche quando, al di fuori di ogni riferimento alle componenti del danno, vengono liquidate, secondo un costante orientamento dei giudici di merito, in applicazione del principio generale di cui all’art.91 c.p.c. che, configurandole come autonoma voce di danno, ne consente il rimborso nei limiti del massimale assicurativo. In altre parole, la risarcibilità delle sole spese processuali va riaffermata anche quando queste assumano la veste di danno autonomo non riconducibile nè al rapporto tra assicuratore e danneggiato, fondato sull’illecito extracontrattuale, nè al rapporto tra assicurato ed assicuratore, fondato sul contratto, bensì al diverso rapporto.

Alla luce di tali rilievi, potrà affermarsi che per quanto riguarda le spese legali anteriori all’instaurazione della lite se queste non potranno trovare risarcimento in occasione dell'accertamento giudiziale poiché sfuggono a qualsiasi previsione normativa, vale a dire tanto al principio della garanzia assicurativa normativizzato all’art.1917 c.c, quanto al principio generale della soccombenza processuale normativizzato all’art.91 c.p.c., a maggior ragione dovranno ritenersi escluse da qualsiasi obbligo di indennizzo da parte dell’assicuratore qualora le vertenza trovi composizione stragiudiziale anteriormente all’instaurazione del giudizio. Non può non rilevarsi, infatti, che tali spese trovano fonte in un’attività non solo non riconducibile ad un rapporto obbligatorio di cui è parte l’assicuratore, ma, vieppiù, diversa ed ulteriore, a volte superflua, svolta da ciascuna delle parti in forza dei poteri di autonomia negoziale, nel suo esclusivo interesse.

Nè deriva che al fine di poterne ottenere il risarcimento il terzo danneggiato dovrebbe invocare un autonomo rapporto di responsabilità dell’assicuratore che trova titolo in una fonte diversa da quella del rapporto derivante dal fatto illecito o dal rapporto assicurativo, riconducibile alla mala fede dell’assicuratore nel corso delle trattative finalizzate all’accordo transattivo. Si tratterebbe, in questo caso, di invocare l’istituto della responsabilità precontrattuale di cui all’art.1337 c.c.. i cui indici rivelatori sarebbero in questo caso i reciproci comportamenti tenuti dalle parti, la ragionevolezza delle originarie pretese del danneggiato, le iniziali risposte dell’assicuratore ed in genere ogni elemento utile a valutare il comportamento dell’assicuratore secondo le regole buone fede e di correttezza. Una responsabilità precontrattuale dell’assicuratore ricorrerà quindi ogni qual volta il danneggiato si sia trovato di fronte all’inerzia del suo debitore, ad offerte di gran lunga inferiori al danno subito o al recesso ingiustificato dalle trattative in pregiudizio del ragionevole affidamento creato nella controparte in ordine alla conclusione dell’accordo. In questa prospettiva, il danno dell’interesse negativo, come ricorrentemente affermato in tema di responsabilità precontrattuale, si sostanzierà essenzialmente nelle spese inutilmente erogate dalla controparte per la stipulazione del contratto e lo svolgimento delle trattative non approdate ad un accordo transattivo per la malafede della controparte. Ma è chiaro che per tale via da una parte si dovrebbe applicare lo stesso principio in riferimento al comportamento del danneggiato che magari con pretese assurde o omettendo di fornire utili elementi di valutazione, non abbia messo compiutamente l’assicuratore in grado di condurre ragionevoli trattative al fine di evitare il giudizio e sia ricorso prematuramente ad esso; dall’altra l’inquadramento delle spese legali stragiudiziali nell’ambito della responsabilità precontrattuale indurrebbe pur sempre l’accertamento in via giudiziale, se non altro perchè la stessa responsabilità sussisterebbe solo in caso di esito delle negativo delle trattative che proprio per questo conducono all’instaurazione del giudizio. In questo caso, l’assicuratore se dimostra di essersi comportato secondo le regole di buona fede e correttezza, non solo non sarà tenuto al rimborso delle spese stragiudiziali ma dovrebbe essere tenuto indenne dalle stesse spese del giudizio in virtù del comportamento in malafede (sempre che ne ricorrano i presupposti) del danneggiato.

Tuttavia, come si è detto, l’indennizzabilità delle spese stragiudiziali si fonda esclusivamente su una mera prassi degli assicuratori non essendovi alcune norma che obblighi questi ultimi a tale indennizzo dovendosi il relativo onere ricondurre all’esclusivo interesse del danneggiato che decide, per propria convenienza, di avvalersi dell’assistenza tecnica di un legale. Del resto, deve rilevarsi che alla stessa prassi fa riscontro il comportamento dei professionisti che curano gli interessi del danneggiato spesso volto ad intavolare trattative non tanto stragiudiziali quanto pre-giuziali ossia preordinate all’instaurazione di un giudizio, a ciò spinti forse, oltre che dall’assenza di una norma che imponga all’assicuratore l’obbligo di rimborsare le spese legali mentre, una volta instaurato il giudizio, nessuno potrà negargli, giustamente, il proprio onorario. Deve concludersi, quindi, tornando al punto di partenza, che il fatto che le compagnie assicurative liquidino, in uno con il danno, anche le spese di assistenza professionale rimane attinente alla sola prassi delle compagnie stesse ed alla loro autonomia contrattuale volta ad una transazione e non trova fondamento in nessuna previsione normativa. Tanto è vero che quando la composizione transattiva della vertenza avviene in corso di causa la legge prevede il rimborso delle sole spese relative al giudizio e non già di quelle di causa più quelle stragiudiziali antecedenti alla causa. 

 Roma, 17 marzo 1999.

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