Il caso: Azione di rivalsa in forza di polizza Kasko – Prescrizione del diritto di rivalsa. 

a cura del Dott. Maurizio Aloise

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L'azione di rivalsa dell'assicuratore che ha indennizzato il proprio assicurato ha la sua fonte non nel contratto di assicurazione, ma nella legge ed è soggetta alla ordinaria disciplina della prescrizione in materia di risarcimento da fatto illecito e non in quella prevista dall'art. 2947, comma 2, c.c. >> (Pret. Catania, 7 febbraio 1996).

Secondo la Cassazione sia nelle assicurazioni volontarie che in quelle sociali, il diritto dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità all'assicurato-danneggiato, di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 c. c., nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile, per la rivalsa delle somme corrisposte, non deriva dal rapporto assicurativo, che per il terzo responsabile è res inter alios, ma dalla legge ed è, pertanto, soggetto al medesimo termine di prescrizione dell'azione spettante al danneggiato piuttosto che al termine di prescrizione annuale prevista dall'art. 2952 c. c., che riguarda solo i diritti nascenti dal rapporto assicurativo tra le parti contraenti (Cass. civ. , sez. III, 17 gennaio 1992, n. 524).

Ciò in quanto, il credito dell'assicuratore, nell'esercizio della surroga prevista dall'art. 1916 c. c., si sovrappone al credito del danneggiato verso il terzo responsabile ed è assolutamente identico ad esso, e pertanto, il termine di prescrizione applicabile è quello previsto dall'art. 2947 c. c. per il diritto al risarcimento del danno e non quello di cui all'art. 2952, che riguarda il rapporto assicurativo (Trib. Roma, 17 luglio 1987).

Questo a differenza di quanto accade per il diritto di rivalsa verso il proprio assicurato per il quale la Cassazione ha stabilito che <<L'assicuratore della responsabilità civile automobilistica che avendo pagato l'indennità al terzo danneggiato agisca con l'azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato, ai sensi dell'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990, nei limiti in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, fa valere un diritto proprio (e non un diritto altrui in via di surrogazione) che trova fondamento nel contratto assicurativo e cioè in quello stesso diritto di ridurre o rifiutare la prestazione pattiziamente stabilito e che non può per legge essere opposto al danneggiato, con la conseguenza che ad esso si applica la prescrizione annuale prevista dall'art. 2952 c.c. per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione>> (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 1993, n. 6839).

Roma, 16 marzo 1999.

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