La disciplina comunitaria e liberalizzazione delle fonti e dei produttori di energia

a cura del Dott. Aloise Maurizio

 

 

In Europa la liberalizzazione dei mercati si è accompagnata alla definizione di un insieme di principi e di regole espressamente diretti a dare concreto sostegno allo sviluppo di meccanismi concorrenziali. A tal fine negli ultimi anni è avvenuto in moltissimi Paesi comunitari un profondo ripensamento del ruolo dell'intervento pubblico nei diversi settori economici, tra i quali, indubbiamente quello dell'energia[1]. Come è stato osservato in dottrina, nell'ambito dei processi di liberalizzazione possono inquadrarsi anche i processi di privatizzazione delle imprese pubbliche cosicché può, forse, affermarsi che la liberalizzazione dei mercati ha quindi condotto alla privatizzazione delle imprese[2]. Di certo, la liberalizzazione è lo strumento necessario per garantire lo svolgimento delle attività economiche secondo le regole della concorrenza e del mercato poiché le restrizioni alla parità di accesso delle imprese alle attività economiche non consentirebbe la realizzazione effettiva di un mercato interno. Inoltre, l'intervento pubblico dovrebbe limitarsi alla produzione di regole in grado di sviluppare competitività, occupazione, innovazione garantendo, nel contempo, la sicurezza e l'affidabilità dell'offerta dei servizi, in particolare per quei servizi da sempre considerati di pubblica utilità o di interesse generale tanto da essere sottoposti a riserva originaria di legge[3]. Questo in estrema sintesi il quadro generale in cui è possibile inquadrare la disciplina comunitaria in materia energetica giacchè, gli attuali sviluppi della disciplina comunitaria, a ben vedere, si muovono sulla convinzione che la liberalizzazione e l'internazionalizzazione dei servizi di pubblica utilità costituiscano una condizione necessaria per fare sì che gli operatori nazionali siano inseriti in un regime concorrenziale cosicché siano incentivati a raggiungere quegli standard di efficienza tecnica, organizzativa e commerciale[4] che in ultima analisi si traducono in garanzia di efficienza del servizio pubblico[5]. Sotto un diverso aspetto, a livello comunitario, il processo di liberalizzazione in corso, considerato tanto in riferimento al settore energetico quanto in riferimento ad altri settori dell'economia pubblica, sta assumendo un ruolo diverso in relazione alle esigenze di tutela del consumatore che da soggetto passivo di tutela sta divenendo soggetto attivo di diritti il cui esercizio permette di svolgere un ruolo dinamico nei rapporti economici che instaura. Del resto la stessa legge n.481/1995 assegna all'Autorità il compito di promuovere nell'ambito del settore energetico la tutela degli interessi dei consumatori nel rapporto con i soggetti erogatori del servizio di fornitura. Tali interessi, contribuiscono ad incidere, infatti, sulle caratteristiche del servizio che deve svolgersi secondo le regole del mercato[6]. Di conseguenza, a livello comunitario ci si è preoccupati di approntare adeguati strumenti che fossero idonei ad evitare non solo l'abuso del monopolista ma anche la possibilità di intese collusive tra i gestori delle reti[7]. Una particolare attenzione è stata rivolta, infatti, anche al fine di evitare che l'influenza di una maggiore concorrenza possa risultare significativamente ridotta per effetto di un restrittivo uso del potere di mercato detenuto dalle imprese in posizione dominante nei settori dell'energia. Ciò in quanto, perché la concorrenza operi e i vantaggi siano trasferiti all’utenza occorre che l’accesso alla rete sia libero, e a tal fine ben regolato e che il distacco dal regime monopolistico avvenga seguendo una liberalizzazione graduale, ma allo stesso tempo sufficientemente veloce da suscitare le necessarie decisioni di entrata e di investimento da parte dei nuovi soggetti, in un clima di certezza e di regole trasparenti[8].

Nei paragrafi seguenti saranno partitamente analizzate le principali disposizioni normative comunitarie relative al settore dell'energia elettrica e del gas dopo un breve sguardo  alla politica comunitaria che le ha sorrette.

 

Il settore dell'energia elettrica.

Dato il suo carattere strategico, quello dell'energia elettrica è stato uno dei primi e più importanti settori in cui gli Stati membri delle Comunità Europee (oggi Unione Europea) anno sentito il bisogno di raggiungere l'armonizzazione delle normative nazionali nell'ambito, peraltro, del processo di completa integrazione europea[9]. Del resto, l'energia non solo costituisce da sempre un'area ed un settore cruciale dei vari ordinamenti per la sua intrinseca attitudine ad incidere sulla vita economica di una nazione[10], ma è "chiamata a giocare un ruolo di primaria importanza nell'attuazione del processo di unificazione europea"[11].

Nell'attuale scenario del mercato internazionale i servizi energetici, che per alcuni comparti produttivi presentano un’incidenza elevata sul costo globale di produzione e che in generale, almeno per quanto riguarda il servizio elettrico, sono insostituibili, non solo hanno peso nella competizione dei settori utilizzatori ma sono essi stessi pervasi da un'ondata competitiva assolutamente nuova. L'importanza della politica energetica a livello comunitario è, inoltre, dovuta anche all'attenzione progressivamente volta dai vari Paesi dell'Unione alla soluzione di problemi come l'inquinamento, l'uso razionale delle risorse, la sua produzione più efficiente, che si presentano oggi all'attenzione delle comunità nazionali ed internazionale[12].

Ma gli odierni sviluppi dell'Unione Europea (UE) con l'attuazione dell'Unione economica e monetaria (UEM) dal 1° gennaio 1999 hanno generato in tutti i sistemi nazionali un duplice trade off, rispetto all'esigenza di continuare a garantire un certo margine operativo per le politiche economiche nazionali[13]. Non si può negare un certa difficoltà nel recepire gli aspetti "qualitativi" del modello economico e sociale delineato dal Trattato di Maastricht, soprattutto per quanto riguarda la cultura del mercato e della concorrenza, nonché la capacità di rispettare le regole comuni. Da tale punto di vista, in molti ambiti cruciali (come quello del settore elettrico), nel nostro Paese, il mercato e la concorrenza stentano a decollare, con penalizzazioni rispetto alla situazione prevalente nei principali partner[14].

Come avverte l'Autorità per l'energia elettrica e il gas[15], la liberalizzazione e riorganizzazione del settore elettrico richiedono decisioni che, nella prospettiva di integrazione europea dei mercati nazionali, aumentino la competitività del sistema elettrico nazionale e assicurino un quadro di regole tali da garantire l'universalità, la qualità e la sicurezza del servizio. Ciò richiede che anche in un servizio elettrico liberalizzato e aperto alla concorrenza, le funzioni di indirizzo e programmazione rimangano affidate al Parlamento, al Governo e alle amministrazioni centrali e locali, anche per quanto riguarda la salvaguardia della sicurezza del sistema energetico e la politica di approvvigionamento delle fonti energetiche primarie.

Secondo una parte della dottrina[16], la volontà di delineare con un certo rigore le linee di programma e gli obiettivi della politica energetica comunitaria ha assunto sempre più i connotati della politica sociale a discapito della preferenza ai valori prettamente economicistici inizialmente evidenziati nelle previsioni dei Trattati europei.

In realtà, occorre ricordare che nel sistema comunitario mentre i due Trattati, rispettivamente istitutivi della CECA e della CEEA, erano specificamente rivolti a regolare altrettanti settori energetici (quello carbosiderurgico e quello dell'energia nucleare), all'interno del Trattato istitutivo della CEE, volto a costituire la base della successiva integrazione comunitaria, nessuna disposizione era dedicata, nel quadro degli obiettivi di generale liberalizzazione degli scambi, alla produzione e alla distribuzione dell'energia nell'area comunitaria ovvero all'attribuzione di specifiche competenze in materia alle istituzioni della Comunità[17]. Ciò, molto probabilmente, si spiega in ragione del fatto che all'epoca in cui il fu stipulato il Trattato, le crisi energetiche mondiali non avevano ancora rivelato la debolezza dei sistemi basati sulle importazioni petrolifere, nè la sostanziale interdipendenza dei vari settori energetici[18]. I primi atti formali, con cui la Comunità abbandonò l'iniziale atteggiamento per il coordinamento delle politiche energetiche dei singoli Stati per assumere un ruolo più incisivo, furono emanati in forza dell'art.308 (ex art.235) del Trattato CE che riconosce alla comunità i poteri necessari[19] al raggiungimento, nel funzionamento del mercato comune, degli scopi della Comunità stessa in materie, come quella dell'energia, per le quali Trattato non attribuisce agli organi comunitari specifici poteri di azione[20]. 

Nell'ambito delle disposizioni sulla libera circolazione delle merci, cui può ricondursi la disciplina degli scambi di prodotti energetici fra gli Stati membri, la posizione di norme dirette a garantire la libera concorrenza fra le imprese operanti nel mercato comune, ivi comprese, quindi, anche quelle produttrici e distributrici di energia elettrica, si è avuta attraverso un altro importante strumento normativo. Ci si riferisce allo strumento di intervento di cui all'art.100 Trattato CE, che attribuisce al Consiglio, su delibera adottata all'unanimità, il potere di stabilire direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune[21].

L'Atto Unico Europeo (AUE) del 1986, sebbene non contenendo a sua volta esplicite norme dirette a regolare la materia dell'energia, ha contribuito ad accrescere l'incidenza e le prospettive di ampliamento della normativa comunitaria ad essa relativa poichè, nel quadro degli obiettivi di realizzare, secondo la definizione dell'art.8A, comma 2, Trattato CEE, la creazione di uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, ha incoraggiato la Commissione ad intensificare gli interventi per la realizzazione del mercato interno[22]. Il dibattito sull'ampiezza di tali poteri si è vivacizzato quando la Commissione, nel documento COM (88) 238 def., del 2 maggio 1988, rubricato "Il mercato interno dell'energia", constata la permanenza di molti monopoli che impedivano la realizzazione del mercato interno, espresse l'intenzione di avvalersi dei poteri riconosciutigli dall'art.86 Trattato CE che  dopo aver stabilito, al primo comma, il principio dell'illegittimità di diritti speciali o esclusivi, al secondo comma ne ammette la deroga per le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale quando l'applicazione delle norme del Trattato impedirebbe l'adempimento della specifica missione loro affidata. In tal caso, infatti, il terzo comma assegna alla Commissione il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame dandole il potere di emanare direttive e decisioni allo scopo di impedire abusi nel porre in essere le scelte in questione.

La tendenza all'ampliamento dei poteri della Comunità al fine di potenziarne l'azione in materia di energia rimase, in un certo senso, contenuta nel Trattato di Maastricht che, come è noto, nei settori che non sono di esclusiva competenza della Comunità, e dunque anche nel settore energetico,  riconosce alla Comunità il potere di intervenire secondo il principio della sussidiarietà (soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere realizzati dagli Stati membri a motivo della dimensione degli effetti dell'azione) e della proporzionalità (secondo cui l'azione medesima non può andare oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato). Ma per ciò che specificamente attiene alla politica energetica, il crescente interesse verso l'armonizzazione delle discipline nazionali ha portato il Consiglio europeo, consapevole della centralità della politica energetica nel conseguimento dell'obiettivo del completamento del mercato interno fissato per il 1992, all'adozione di una risoluzione (del 16 settembre 1986)[23] nella quale, espressamente, si evidenzia la necessità di una "maggiore integrazione del mercato interno dell'energia liberato dagli ostacoli agli scambi, al fine di migliorare la sicurezza di approvvigionamento, di ridurre i costi e di rinforzare la competitività". In seguito al trattato di Maastricht, tuttavia, l'azione della Comunità ha potuto intensificarsi grazie alla previsione, contenuta all'art.3, lett. t) Trattato CE, secondo la quale la Comunità adotta diverse "misure in materia di energia" con speciale riferimento all'incentivazione della creazione e dello sviluppo delle reti transeuropee" (lett.n). Un'ulteriore spinta nella stessa direzione è derivata, infine, dalla politica ambientale che si è mostrata, concretamente  idonea ad incidere, ancorchè indirettamente, sulla materia energetica.

Va però considerato che nel contesto comunitario l'energia elettrica assume una duplice rilevanza: sul piano strumentale essa condiziona ampiamente quasi rutti i processi produttivi; sul piano finale essa costituisce, comunque, un vasto e rilevante mercato. Sotto quest'ultimo aspetto, l'azione della politica energetica comunitaria ha trovato sbocco in tutta una serie di disposizioni, riguardanti l'energia elettrica come bene finale di consumo, volte alla realizzazione del mercato interno. Se, dunque, all'energia come bene finale possono riferirsi tutte le disposizioni relative la mercato interno, il mercato europeo dell'energia deve essere necessariamente concorrenziale onde consentire che all'energia, intesa sia come bene che come servizio, di circolare liberamente. In via di principio, pertanto, la normativa comunitaria ha cercato di superare tutti gli ostacoli incompatibili con il mercato interno, ovvero tutti i monopoli legali o di fatto, i diritti speciali, le limitazioni quantitative e soggettive al commercio, le determinazioni autoritative dei prezzi, la scarsa trasparenza dei costi e delle tariffe, le integrazioni verticali societarie. Recentemente, la Corte di Giustizia della Comunità europea[24] ha ribadito che deve ritenersi pacifica nel diritto comunitario, come d'altronde nei diritti nazionali, la qualificazione dell'energia come una merce ai sensi dell'art.30 Trattato pur riconoscendo la specificità della materia[25].

Ma il problema fondamentale per la creazione di un mercato interno alla Comunità, come è intuibile, per quel che riguarda l'energia elettrica, rimane il fatto che questa forma di energia per viaggiare ha sempre bisogno di uno stabile supporto fisico: il conduttore. Quindi, più precisamente, la creazione di un mercato interno, trattandosi di una fonte che viene scambiata per mezzo di un sistema infrastrutturale a rete, ha incontrato notevoli ostacoli a causa della servitù che questi inevitabilmente comportano, del regime amministrativo di tali impianti che è tipico di ciascuno Stato membro, delle caratteristiche tecniche sia dell'impianto che della fonte che esso trasporta le quali possono essere sottoposte a normative diverse.

Del resto, l'apertura alla concorrenza dei mercati energetici è il risultato di un processo che si è sviluppato molto lentamente ed i cui principi cardine, a livello di disciplina nazionale e comunitaria, sono da ricercarsi nell'ambito dei concetti di autonomia della gestione della rete e nella la distinzione tra funzioni gestionali e responsabilità regolamentari[26]. Da ciò l'esigenza di separazione, almeno contabile tra le attività in monopolio legale e quelle in concorrenza che ha portato all'affermazione del principio di "libero" accesso dei terzi alle reti di distribuzione dell'energia[27]. Il che implica, almeno per un parte rilevante dei consumatori di energia elettrica e di gas, la possibilità di accedere alla rete distributiva scegliendo il fornitore che offre le condizioni migliori in un regime di libera concorrenza[28].

A tal fine, onde consentire a più soggetti produttori di servirsi della stessa rete per distribuire il loro prodotto agli utenti finali, oppure a soggetti distributori che a loro volta riforniranno gli utenti finali, è stato creato il concetto del common carrier, ossia del trasporto comune, al quale si è fatto sovente riferimento nella documentazione ufficiale degli organi comunitari in materia di energia elettrica fin dalla pubblicazione del documento di lavoro COM (88) 238 def., del 2 maggio 1988, di cui si è detto. La figura del common carrier, dal punto di vista giuridico, si fonda sulla previsione dell'obbligo imposto al titolare o all'esercente di una rete di trasporto di energia elettrica, di assicurare il trasporto, verso gli utilizzatori, della fonte di energia prodotta da terzi, naturalmente dietro corrispettivo. Per questo motivo nei paesi di common low, ispirati al regime liberistico del mercato, si preferisce esprimere lo stesso concetto con il termine third party access (TPA), per sottolineare che con questo sistema, largamente accolto in tali paesi, si consente al consumatore di scegliere il proprio fornitore ponendo le varie imprese produttrici in concorrenza fra di loro[29].

Viceversa, nel diritto amministrativo dei Paesi ad economia mista (come l'Italia e la Francia) l'approccio che si predilige è quello dell'acquirente unico (AU) di tutta l'energia prodotta o importata, fondato sulla soppressione del monopolio della produzione e sulla creazione di un intermediario tra produttori di energia e utenti e che, per quanto riguarda l'accesso alla rete, deve consentire a chiunque ne faccia richiesta di avvalersi dell'infrastruttura[30]. In tal modo si consente la conservazione della qualificazione di servizio pubblico per ciò che attiene alla distribuzione, la conservazione della presenza di un soggetto coordinatore che pianifichi la produzione, la garanzia che la produzione si svolga in regime di concorrenza e la possibilità di regolare le importazioni e le esportazioni anche dopo la soppressione dei monopoli elettrici[31].

Ma le numerose iniziative normative intraprese a livello comunitario, al fine di dettare norme comuni per un mercato interno dell'elettricità, nonché i recenti dibattiti sulla liberalizzazione del settore energetico, hanno accompagnato la definizione del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia (da attuarsi, come è noto, attraverso le tre fasi prospettate dalla Commissione europea), che nella terza ed ultima fase dovrebbe comportare il completamento della liberalizzazione del settore dell'energia basato sulla concorrenza nell'ambito della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia[32]. Reso difficile dall'esigenza di conciliare la simultanea introduzione di diversi sistemi e l'obiettivo di raggiungere una posizione comune in tema di liberalizzazione del settore elettrico, il cammino verso l'armonizzazione delle discipline nazionali è passato attraverso  diverse previsioni normative adottate dagli organi comunitari. I principali atti normativi emanati dalla comunità nel corso del lento processo di avvicinamento al mercato unico dell'energia hanno interessato diversi aspetti della disciplina del mercato dell'energia: dalla trasparenza dei prezzi al transito dell'energia elettrica e del gas nelle grandi reti transeuropee; dalle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica alla disciplina degli appalti e delle relative procedure in materia; tutte orientate verso l'obiettivo di migliorare l'efficienza complessiva del settore elettrico mediante la promozione della concorrenza nella generazione e una diversa organizzazione dell'attività di trasmissione.

Per garantire la trasparenza dei prezzi praticati ai consumatori finali di elettricità e gas, sul presupposto che la trasparenza può contribuire ad eliminare possibili discriminazioni applicate nei confronti dei consumatori favorendo la libera scelta tra fonti di energia e fornitori, la direttiva del Consiglio europeo [33] 90/377/CEE[34] ha predisposto un sistema di comunicazione semestrale all'Eurostat, da parte delle imprese fornitrici, dei prezzi e delle condizioni di vendita ai consumatori industriali di energia elettrica. Come è stato rilevato dalla dottrina[35], più che un sistema meramente conoscitivo, quello predisposto dal legislatore europeo voleva essere uno strumento di pressione indiretta sulle imprese e sugli Stati per l'eliminazione di elementi impropri (quale ad esempio gli aiuti di Stato, vietati dall'art.87 ex art.92 Trattato CEE) dalla composizione delle tariffe, con la conseguenza di rendere almeno qualitativamente omogenee e competitive sul mercato le imprese del settore. A tale direttiva si è affiancato nel 1992, con lo stesso fine di omogeneità, il regime comune dei diritti di accise sugli oli minerali disciplinato dalle direttive del consiglio 92/81/CEE e 92/82/CEE.

A conferma, però, delle difficoltà con cui è proseguita l'armonizzazione dei sistemi nazionali, appare interessante richiamare i primi risultati riportati nella relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al CES, del 16 dicembre 1993, sull'applicazione della direttiva 90/377/CEE, che sottolineano la persistenza di divergenze considerevoli tra i prezzi praticati nei vari Stati membri.

II sistema di trasparenza dei prezzi, cosi come delineato dalle disposizioni comunitarie, si limita, infatti, a consentire una semplice opera di monitoraggio, mentre si è mostrato scarsamente incisivo in ordine all'armonizzazione delle tariffe vigenti sottesa all'emanazione della direttiva medesima.

Grande importanza, in quanto può considerarsi in qualche modo preliminare, se non addirittura strumentale, all'introduzione del common carrier e quindi delle norme sull'apertura del mercato dell'elettricità, assume poi la direttiva 90/547/CEE[36] concernente il diritto di transito dell'energia elettrica sulle grandi reti transeuropee. Con tale direttiva, a cui seguirà per il settore del gas la direttiva 91/296/CEE[37] (alla quale sarà dedicato il prossimo paragrafo), si è fatto obbligo al gestore nazionale di una rete interconnessa (cioè collegata con le reti degli stati confinanti) di consentire a un altro gestore comunitario di attraversare la sua rete per importare o esportare energia elettrica da o verso un terzo paese anche estraneo alla comunità. Con tale provvedimento, al fine di garantire l'approvvigionamento ottimale di energia elettrica di tutte le regioni della Comunità e la necessità di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento, il legislatore comunitario perseguiva l'obiettivo di incrementare gli scambi di energia a costi inferiori onde far fronte al costante aumento del consumo di energia nei paesi della comunità[38].

Le disposizioni più interessanti di tale direttiva si incontrano nell'art.3, ove è previsto che le condizioni di transito negoziate nei relativi contratti debbano essere eque e non discriminanti per tutte le parti interessate; inoltre, che tali contratti non debbano contenere disposizioni abusive o restrizioni ingiustificate dell'approvvigionamento e della qualità del servizio.

La direttiva precisa che nel proprio ambito rientra ogni operazione di trasporto di elettricità che si svolga lungo le grandi reti ad alta tensione ed abbia origine e/o destinazione finale nel territorio comunitario, attraversando almeno una frontiera comunitaria: in concreto, per poter rientrare nella previsione normativa in questione, il transito deve avvenire in maniera tale che almeno uno tra i due paesi acquirente e alienante sia membro della Comunità. A garanzia del risultato voluto è previsto, sempre nell'art. 3, che il titolare della rete su cui viene richiesto il transito (onde evitare illecite autoesclusioni, è stato accluso alla direttiva un elenco nominativo degli enti, pubblici o privati sottoposti alla disciplina sul transito, elenco che viene periodicamente aggiornato con decisione della commissione) sia tenuto a darne tempestiva notizia alle autorità nazionali (in Italia al MICA) e alla Commissione europea, ad aprire i negoziati con il richiedente e, nel caso in cui questi non abbiano avuto successo nel tempo di un anno dalla richiesta, ad informare le autorità nazionali e la Commissione delle ragioni dell'insuccesso. Quale norma di chiusura è prevista la possibilità che la Commissione, trovando inconsistenti o insufficienti i motivi addotti per rifiutare il transito, ponga in essere "i provvedimenti previsti dal diritto comunitario", ossia quelli previsti dall'art. 226 (ex art. 169) Trattato CE (intimazione a desistere e successivo ricorso alla corte di giustizia) con l'addebito di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 (ex art. 86) Trattato CE. É chiaro che non siamo in presenza di un obbligo di contrarre, ma di un obbligo di prestarsi al negoziato e di svolgerlo a condizioni ragionevoli, osservando le regole di buna fede e correttezza stabilite dall'art.1337 c.c. e le condizioni prestabilite[39]. Per quanto riguarda l'obbligo di buona fede e correttezza, la sua previsione, più che opportuna, nasce dall'esigenza di ovviare ai dubbi che sarebbero potuti sorgere se l'unico appiglio normativo per obbligare il titolare della rete a trattare fosse stato il divieto di abuso di posizione dominante[40]. Con riguardo all'obbligo di osservare le condizioni prestabilite la disciplina comunitaria prevede un duplice controllo: sulle condizioni di transito predisposte dagli enti interessati e sul motivo del mancato accordo sul transito posto che l'ente deve motivare le ragioni del dissenso[41]. Del resto le condizioni sul transito sono sindacabili e conciliabili per mezzo di una procedura di conciliazione che, come si legge nei considerando, non ha efficacia giuridica vincolante ma può portare all'adozione di provvedimenti previsti dal diritto comunitario in tema di abuso di posizione dominante se i motivi del mancato accordo su una richiesta di transito sono ritenuti ingiustificati o insufficienti[42]. Per quanto riguarda il recepimento di questa direttiva nell'ordinamento interno, la legge comunitaria per il 1991, in considerazione dell'esistenza di un unico destinatario, cioè 1'ENEL, ente strumentale dello stato soggetto al potere di indirizzo del ministro dell'industria, ha previsto un decreto ministeriale[43] che impartisse all'ENEL direttive e disposizioni vincolanti affinché si conformasse alla disciplina comunitaria. Il decreto ministeriale emanato dal Ministro dell'industria il 26 giugno 1992 si limita a nominare ente responsabile l'ente e autorità nazionale interessata il ministero dell'industria.

Al fine stabilire un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia è stata successivamente adottata dal Parlamento europeo e dal consiglio la Decisione n.1254/96/CE del 5 giugno 1996[44] nei cui considerando si legge "che, per le sue caratteristiche specifiche, l'energia deve essere prodotta, distribuita e utilizzata il più razionalmente possibile nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, senza ostacolare o ritardare in alcun modo la capacità di valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili nelle regioni interessate". A tal fine la costituzione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore dell'energia contribuiscono a realizzare importanti obiettivi comunitari quali la realizzazione del mercato interno e il rafforzamento della coesione economica e sociale accrescendo l'affidabilità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità nonché consentendo il funzionamento equilibrato del mercato interno dell'energia e l'aumento della competitività della Comunità.

Per accelerare lo sviluppo delle interconnessioni delle reti di trasporto dell'elettricità e del gas naturale nella Comunità, particolarmente nelle zone dove occorre rafforzare le reti o nelle regioni ancora isolate, e dunque consentire il completamento del mercato interno dell'energia si è ritenuta necessaria l'adozione di iniziative nel quadro di una strategia energetica globale che non solo specifichi i principali criteri e obiettivi della Comunità in tale settore, ma inoltre definisca più in particolare le condizioni per la liberalizzazione del mercato dei prodotti energetici, la Decisione definisce la natura e la portata dell'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia e stabilisce un insieme di orientamenti concernenti gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni della Comunità nel settore delle reti transeuropee dell'energia. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune nelle reti transeuropee di elettricità. In tal modo la Comunità intende favorire l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia nonché l'accesso a queste reti, conformemente al diritto comunitario vigente, al fine di:

- consentire l'effettiva realizzazione del mercato interno in generale e in particolare del mercato interno dell'energia, incoraggiando nel contempo la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione razionali delle risorse energetiche nonché la valorizzazione delle risorse rinnovabili, al fine di ridurre il costo dell'energia per il consumatore e rendere l'economia europea più competitiva;

- facilitare lo sviluppo e l'uscita dall'isolamento delle regioni meno favorite, contribuendo così al rafforzamento della coesione economica e sociale;

- rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche mediante l'approfondimento delle relazioni con i paesi terzi in materia di energia, nel reciproco interesse, in particolare nel quadro della Carta dell'energia nonché degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità.

Nell'intento di creare un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia, il Consiglio ha adottato un altro provvedimento, la Decisione 96/391/CE del 28 marzo 1996[45], con il quale si è voluto favorire la creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia attraverso:

- la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica tra gli enti responsabili delle reti transeuropee dell'energia che partecipano al buon funzionamento delle interconnessioni europee di cui all'articolo 2 della decisione n. 1254/96/CE;

- la cooperazione tra gli Stati membri mediante consultazioni reciproche al fine di agevolare l'attuazione delle procedure di autorizzazione di progetti in materia di reti transeuropee dell'energia onde ridurre i tempi.

Infine, per completare il quadro di insieme della disciplina comunitaria del settore dell'energia elettrica occorre fare menzione della Decisione 98/181/CE, CECA e EURATOM del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati.

Come è noto, al Consiglio europeo di Dublino (giugno 1990) il primo ministro dei Paesi Bassi aveva suggerito di instaurare una cooperazione nel settore dell'energia con i paesi dell'Europa orientale e dell'ex Unione sovietica per accelerare la loro ripresa economica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità[46]. La Commissione, che era stata invitata dal Consiglio a studiare le modalità migliori per attuare questa cooperazione, ha proposto nel 1991 l'idea di una Carta europea dell'energia. I negoziati concernenti questa carta sono stati avviati a Bruxelles nel luglio del 1991 e sono terminati con la firma di un documento conclusivo a L'Aia il 17 dicembre 1991. I 51 firmatari della Carta europea dell'energia si sono impegnati a perseguire gli obiettivi e rispettare i principi della carta nonché ad attuare la loro cooperazione nel quadro di un accordo di base giuridicamente vincolante, diventato il Trattato sulla Carta dell'energia, destinato a promuovere la cooperazione industriale est-ovest prevedendo garanzie giuridiche in materia di investimenti, transito e commercio. Il trattato sulla Carta dell'energia e il protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati sono stati firmati il 17 dicembre 1994 a Lisbona da tutti i firmatari della Carta del 1991, ad eccezione degli Stati Uniti e del Canada.

Il trattato sulla Carta dell'energia e il protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati sono stati approvati con la Decisione  in esame nella quale si precisino le modalità per stabilire la posizione che la Comunità europea può essere tenuta a prendere nell'ambito della Conferenza della Carta dell'energia e anche la posizione da prendere a nome della CECA e di EURATOM. Il Trattato ha come obiettivo l'istituzione di un quadro giuridico per promuovere una cooperazione a lungo termine nel settore dell'energia, basata sui principi enunciati nella Carta europea dell'energia. Le disposizioni più importanti del Trattato concernono la tutela degli investimenti, lo scambio di materiali e prodotti energetici, il transito e la soluzione delle controversie. Per quanto concerne gli investimenti realizzati, le parti contraenti devono incoraggiare e creare condizioni stabili, favorevoli e trasparenti per gli investitori stranieri e applicare agli stessi il trattamento della nazione più favorita o il trattamento da essi concesso ai propri investitori, a seconda di quale regime sia più favorevole. Per i preinvestimenti, il principio del trattamento nazionale sarà applicato in due fasi. Conformemente al trattato, il principio sarà applicato in un primo tempo secondo il principio dei "migliori sforzi". In un secondo tempo, e fatte salve le condizioni che saranno definite in un trattato aggiuntivo in corso di negoziazione, il trattamento nazionale sarà accordato in modo giuridicamente vincolante per la realizzazione di investimenti. Il commercio di materiali e prodotti energetici tra le parti contraenti è disciplinato dalle disposizioni del GATT. Ciò significa che i paesi firmatari del trattato sono obbligati ad applicare le disposizioni del GATT al commercio di materiali e prodotti energetici anche se non sono parte contraente del GATT, rispettivamente all'OMC.

In materia di transito, la Carta dell'energia prevede che ciascuna parte contraente adotti le misure necessarie per agevolare il transito di materiali e prodotti energetici in conformità al principio della libertà di transito e senza restrizione di origine, destinazione o proprietà di tali materiali e prodotti energetici, senza discriminazioni di prezzo basate su tali distinzioni e senza imporre ritardi, restrizioni o oneri non ragionevoli. Ciascuna parte contraente, inoltre, si è impegnata a non applicare ai materiali e prodotti energetici in transito disposizioni in materia di trasporto di materiali e prodotti energetici e di utilizzo di infrastrutture di trasporto dell'energia meno favorevoli di quelle applicate a materiali e prodotti provenienti dalla propria area, salvo se altrimenti previsto in un accordo internazionale. Si fa divieto, inoltre di interrompere o limitare il flusso di materiali e prodotti energetici in caso di controversia sulle modalità di transito prima della conclusione delle procedure di soluzione della controversia previste per tali casi. Altre disposizioni obbligano i paesi attraverso i quali transitano i materiali e i prodotti energetici a non opporsi alla creazione di nuove capacità.

Il trattato prevede procedure severe di soluzione delle controversie tra gli Stati, da un lato, e tra gli investitori privati e lo Stato in cui l'investimento è stato realizzato, dall'altro. In caso di controversia tra un investitore e uno Stato, l'investitore può decidere di sottoporre la controversia a una procedura di arbitrato internazionale. In caso di controversia tra gli Stati, può essere costituito un tribunale arbitrale ad hoc se una soluzione attraverso i canali diplomatici non ha avuto successo. Le soluzioni delle controversie previste da questi meccanismi sono vincolanti.

Il 13 luglio 1998, il Consiglio ha adottato una nuova Decisione[47] che approva il testo dell'emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell'energia e l'applicazione provvisoria dello stesso, concordato in sede di Conferenza della Carta dell'energia e di Conferenza internazionale dei firmatari del trattato sulla Carta dell'energia. Importanti novità contenute in tale Decisione riguardano le procedure di conciliazione in materia di transito, giacchè nel testo di tale documento di legge che il segretario generale nomina un conciliatore che gode o possa godere della fiducia delle parti e che sia indipendente ed imparziale; che eviti conflitti di interessi reali o apparenti; che rispetti le esigenze di riservatezza; che conduca la procedura di conciliazione in modo da garantirne l'integrità e la credibilità.

In tale quadro normativo l’Unione europea, su impulso della Commissione, ha fissato in modo sufficientemente chiaro, il percorso della liberalizzazione con la direttiva comunitaria 96/92Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.

I principi fondamentali fissati dalla direttiva comunitaria, alla quale sarà dedicato l'esame in altra sede del presente lavoro, possono riassumersi in breve:

- nell'abolizione di ogni diritto esclusivo per la costruzione di nuovi impianti di generazione e nella possibilità di scelta di ogni Stato tra una procedura di appalto o di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti;

- nella separazione gestionale e contabile delle singole fasi di produzione e distribuzione al fine di garantire una chiara distinzione tra attività in concorrenza (produzione e fornitura) ed in monopolio (trasmissione e distribuzione);

- nell'indipendenza di accesso alla rete e nell'apertura al mercato finale dell'energia;

- nell'introduzione degli obblighi di servizio pubblico diretti a garantire un livello il più possibile uniforme di sicurezza e qualità del servizio, e di tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale;

- nell'attribuzione ad un'autorità della competenza per la risoluzione delle controversie tra operatori del settore;

- nella previsione di meccanismi di garanzia per evitare abusi di posizione dominate e trattamenti preferenziali per le fonti rinnovabili.

Ciò in quanto, l'attuazione della direttiva europea sul mercato interno dell'energia elettrica si è presentata come l'occasione per la liberalizzazione del settore in tempi ravvicinati e certi, e per la sua riorganizzazione con l'obiettivo di stimolarne l'efficienza e la modernizzazione, nel rispetto dei diritti del consumatore e della tutela ambientale. La liberalizzazione del settore elettrico prevista dalla direttiva europea 96/92/CE, ha sostenuto l'Autorità[48], richiede decisioni che, nella prospettiva di integrazione europea dei mercati nazionali, aumentino la competitività del sistema elettrico nazionale e assicurino un quadro di regole tali da garantire l’universalità, la qualità e la sicurezza del servizio.

 

 

Il settore del gas.

L'industria nazionale del gas naturale è stata per decenni, fino al 1997, dominata, in tutte le fasi del processo produttivo (relative all'approvvigionamento, al trasporto tramite gasdotti ad alta pressione, allo stoccaggio e dispacciamento nella rete, alla distribuzione primaria alle utenze finali e intermedie, alla distribuzione secondaria alle utenze finali civili) dalla presenza dell'Eni (ente pubblico economico nel sistema anteriore alla privatizzazione) operante in posizione dominante e di monopolio[49]. Nell'estrazione del gas la posizione dominante dell'Eni è derivata dalla situazione di monopolio legale di cui la società pubblica ha goduto fino al 1997 nello sfruttamento per oltre quarant'anni dei giacimenti della Pianura Padana e de del tratto di mare prospiciente[50].

Ma specularmente all'energia elettrica, anche per il settore del gas il quadro normativo appare destinato a mutare in seguito all'introduzione delle norme comunitarie per il mercato interno che prefigurano un accesso generalizzato dei terzi alla rete esistente, l'eliminazione dei monopoli legali nel trasporto e nella fornitura di gas naturale, la creazione di un segmento di mercato formato da clienti qualificati (liberi cioè di scegliere il proprio fornitore), la determinazione in caso di tariffe regolamentate[51].

Con l'approvazione della direttiva (91/296/CEE)[52] del 31 maggio 1991 concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti, il Consiglio delle Comunità europee, riconoscendo la necessità di realizzare un mercato interno unico nel settore dell'energia anche per quel che riguarda, segnatamente, il settore del gas naturale, allo scopo di favorire alti livelli di redditività, di compatibilità con l'ambiente e di sicurezza di approvvigionamento attraverso la libertà degli scambi, senza inaccettabili restrizioni della concorrenza, ha esortato gli Stati membri a prendere i provvedimenti necessari per facilitare nel proprio territorio il transito del gas naturale tra grandi reti di trasporto ad alta pressione. Ciò in quanto, come si legge nei consideranda, l'incremento degli scambi di gas naturale tra grandi reti favorirebbe la concertazione tra imprese di trasporto del gas naturale (volta ad ottimizzare gli impianti di trasporto del gas naturale) e il rispetto dell'obbligo relativo al transito del gas naturale sulle grandi reti. Ciò, unitamente all'introduzione di un dispositivo di controllo a riguardo, adeguato alle peculiarità del settore, consentirebbe secondo le previsioni della Direttiva in esame, di ridurre gli ostacoli, nei casi in cui essi non risultino dallo stato delle tecniche e delle reti, per la liberalizzazione. É sorta, dunque, la necessità di porre delle regole in grado di garantire che le condizioni del transito siano eque e non implicanti, direttamente o indirettamente, disposizioni contrarie alle norme comunitarie sulla concorrenza.

Anche per il settore del gas, peraltro, diventa  necessario ravvicinare le disposizioni che sono state prese dagli Stati membri e che influiscono sul transito del gas naturale al fine di dare attuazione, come si legge nella direttiva, al mercato interno del gas naturale nel segno della progressiva integrazione delle reti nazionali. In tale contesto, la Comunità evidenzia come azioni specifiche in materia di infrastrutture permetterebbero di accelerare il collegamento delle regioni periferiche ed insulari della Comunità all'insieme della rete interconnessa, anche se l'interconnessione delle grandi reti europee riguarda un territorio geografico che non coincide con le frontiere della Comunità. Di conseguenza, come per l'energia elettrica, anche per il gas è evidente la necessità di favorire la cooperazione, in questo settore, tra i paesi terzi e la rete europea interconnessa. In merito valgono anche per il gas le considerazioni svolte in ordine alle disposizioni introdotte con la Carta dell'energia, analizzata nel paragrafo precedente.

Tornando alla direttiva in questione, essa specifica che per transito di gas naturale tra grandi reti si intende ogni operazione di trasporto dal gas naturale rispondente alle condizioni seguenti:

a) che il trasporto sia effettuato dall'ente o dagli enti, che sono responsabili in ciascuno Stato membro di una grande rete di gas naturale ad alta pressione, escluse le reti di distribuzione, nel territorio di uno Stato membro, e che partecipano al buon funzionamento delle interconnessioni europee ad alta pressione;

b) che la rete di origine o di destinazione finale sia situata nel territorio della Comunità;

c) che il trasporto implichi il superamento di almeno una frontiera intracomunitaria.

La direttiva attribuisce agli Stati membri il compito di adottare tutte le disposizioni necessarie affinché, senza indugio, gli enti dipendenti dalla loro competenza territoriale, comunichino alla Commissione ed alle autorità nazionali interessate ogni domanda di transito, avviino negoziati sulle condizioni del transito del gas naturale richiesto, informino la Commissione e le autorità nazionali interessate in merito alla conclusione di un contratto di transito, informino la Commissione e le autorità nazionali competenti dei motivi per cui le trattative non si siano, eventualmente, concluse con un contratto.

Anche la Decisione n. 1254/96/CE[53], del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottata in data 5 giugno 1996, di cui si è parimenti detto nel paragrafo precedente, stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e tra i propri obiettivi menziona le reti di gas naturale facendo riferimento, ai gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli delle reti di distribuzione, che consentono l'approvvigionamento delle regioni della Comunità a partire da fonti interne o esterne. Tra le priorità segnalate dal Consiglio per quanto riguarda l'azione comunitaria in materia di reti transeuropee di gas naturale, infatti, si fa riferimento anche all'introduzione del gas naturale in nuove regioni, al collegamento delle reti di trasporto del gas naturale isolate alle reti interconnesse europee, compresi a tal fine i necessari rafforzamenti delle reti esistenti nonché al collegamento delle reti di gas naturale separate in vista dell'aumento delle capacità di trasporto (gasdotti di afflusso), di arrivo (GNL) e di deposito, necessari per soddisfare la domanda.

Ma il passo decisivo verso la liberalizzazione del mercato energetico nel settore del gas naturale si è avuto con la Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998[54] relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. L'approvazione di tale direttiva, infatti, apre un nuovo capitolo per l'industria del gas. Anche per il gas, in quanto fonte primaria di energia che, come l'energia elettrica, si presta ad essere distribuita capillarmente attraverso sistemi a rete, si ha la possibilità che i produttori possano servirsi della stessa rete per distribuire il loro prodotto agli utenti finali oppure a soggetti distributori che a loro volta riforniranno gli utenti finali. L'unica differenza in questo settore è che non esiste un unico ente titolare di tutte le attività, né mancano diritti speciali ed esclusivi per quanto riguarda il trasporto o vettoriamento del gas. Ma anche per il settore del gas, come si è detto, si avvia una fase di significativi cambiamenti secondo un progressivo allontanamento dal modello di monopolio pubblico e l'apertura del mercato per effetto della regolazione comunitaria. Del resto, l’innovazione tecnologica ha determinato grandi progressi nello sviluppo e nel controllo delle reti elettriche e del gas, consentendo l'accesso di più operatori alla medesima rete, e modificando quindi radicalmente quello che è stato finora considerato un monopolio naturale; inoltre, il progresso tecnologico ha ridotto la dimensione economicamente ottimale degli impianti di generazione elettrica, consentendo l’affiancarsi di produttori in concorrenza.

Il volto dei due settori nell’Europa che si va unificando sarà quindi assai diverso da quello del passato. Sistemi di reti integrate saranno resi accessibili in modo da consentire una serrata competizione nell’offerta e un’ampia libertà di scelta dal lato della domanda. L’identificazione territoriale e nazionale degli esercenti è destinata ad attenuarsi. Cresce il numero dei soggetti esercenti il servizio e si accentua il loro carattere imprenditoriale. I mercati si integrano facendo crescere il volume degli scambi, fino alla creazione di vere e proprie “borse” dell’energia. Si aprono spazi maggiori all’iniziativa e all’innovazione, con incremento dell'efficienza[55].

A ciò va aggiunto che il gas naturale rappresenta una fonte energetica il cui impiego ha conosciuto un forte sviluppo negli ultimi anni, non solo per il suo minor impatto ambientale, ma per la sua maggiore efficienza in taluni impieghi e per l'ampliamento dei paesi estrattori. Quest'ultima caratteristica, tuttavia, costituisce anche il motivo per cui è sorta l'esigenza di armonizzare le disposizioni delle varie discipline nazionali giacchè, data la pubblica utilità associata comunemente alla erogazione del gas naturale, che ha caratterizzato la storia dell'industria del gas naturale in Europa, il settore è stato, nei vari Stati, variamente costruito come proprietà pubblica di natura monopolistica.

Ma il trasporto a lunga distanza, che necessita di attivare importazioni da nuove aree di produzione sempre più lontane, e le strategie di diversificazione delle fonti, hanno spinto aziende del settore operanti a livello internazionale a sviluppare tecnologie in grado di ridurre il costo della catena e del trasporto con metanodotti. Ciò ha favorito il lento allontanamento dal regime di monopolio pubblico, l'apertura al mercato e nuove forme di regolamentazione di derivazione comunitaria.

La direttiva UE 98/30/CE, dedica particolare attenzione alla fase di trasmissione del gas ed all'avvio di processi competitivi che, grazie all'apertura delle reti, possano consentire ai maggiori utenti industriali ed ai produttori di energia elettrica di scegliere liberamente il proprio fornitore di gas naturale. Dal punto di vista diritto amministrativo, non altrettanta attenzione è stata dedicata alla fase della distribuzione finale caratterizzata dalla fornitura tramite reti locali a bassa pressione, dirette ai piccoli utenti industriali e commerciali ed alle famiglie[56]. Si tratta della fase nella quale, dal punto di vista amministrativo, si tratta di assicurare la tutela del consumatore quando, in assenza di pressione concorrenziale, i prezzi e i margini di profitto sono destinati a rimanere incompatibili con condizioni di efficienza allocativa. Infatti, l'esame dei prezzi finali del gas naturale nei maggiori paesi comunitari, evidenzia livelli molto differenti e ciò non collima con l'integrazione dei mercati[57].

Come si è detto, i principi introdotti dalla normativa comunitaria vanno nella direzione di un'apertura delle reti di trasmissione e dell'avvio di processi concorrenziali tali da consentire una libera scelta del fornitore. L'applicazione della direttiva obbliga gli Stati membri a permettere ai clienti produttori di energia, grandi consumatori, l'accesso alle reti di trasmissione per il trasporto del gas liberamente acquistato e alle compagnie di distribuzione locale l'accesso alle reti per i volumi consumati nelle rispettive aree dei consumatori finali.

La dimensione del mercato libero ovvero l'individuazione delle soglie minime per i clienti, rappresenta uno dei nodi critici per la completa realizzazione della disciplina comunitaria, il mercato interno del gas naturale deve essere instaurato gradualmente, allo scopo di permettere all'industria di adeguarsi in modo flessibile e ordinato al suo nuovo ambiente e per tener conto delle differenti strutture di mercato degli Stati membri. Tuttavia nei consideranda  della direttiva in esame il Consiglio ribadisce che per l'organizzazione e il funzionamento del settore del gas naturale dovrebbe essere previsto un certo numero di norme comuni, anche se, secondo il principio di sussidiarietà, tali norme costituiscono soltanto un quadro di principi generali le cui modalità di applicazione dovrebbero essere lasciate agli Stati membri, consentendo così a ciascuno Stato membro di mantenere o scegliere il regime più rispondente ad una particolare situazione, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni e il controllo dei contratti di fornitura. A tal fine si rammenta che l'articolo 90, paragrafo 2, del Trattato CE assoggetta le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a specifiche condizioni, cosicchè l'attuazione della direttiva eserciterà un impatto sulle attività di tali imprese. A norma dell'art.3, infatti, gli Stati membri, che in base alla loro organizzazione del settore e nel rispetto del principio di sussidiarietà assicurano che le imprese di gas naturale siano gestite secondo i principi della normativa comunitaria e nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, nell'interesse economico generale, possono imporre alle imprese di gas naturale obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; essi, e qualsiasi loro eventuale revisione, sono pubblicati e comunicati senza indugio alla Commissione dagli Stati membri.

La direttiva, comunque, fa salvo il potere degli Stati di  non applicare l'articolo 4 (che prevede autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di impianti, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio) alla loro infrastruttura di distribuzione per non ostare all'adempimento, in via di fatto o di diritto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale. In ogni caso, è prevista la fissazione di criteri e procedure di base per quanto riguarda le autorizzazioni che gli Stati membri possono accordare per la costruzione o la gestione degli impianti in questione secondo il rispettivo sistema nazionale. Dette disposizioni non dovrebbero incidere sulle pertinenti norme nazionali che subordinano la costruzione o la gestione degli impianti in questione al rilascio di un'autorizzazione.

L'art.2 specifica che «impresa di gas naturale» deve intendersi "ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso l'LNG, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni". Per le imprese di trasporto, stoccaggio e distribuzione, l'art.6 prevede che ogni impresa fornisca a qualsiasi altra impresa di trasporto, a qualsiasi altra impresa di stoccaggio e/o a qualsiasi impresa di distribuzione, informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso. Le imprese di trasporto, tuttavia, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte loro o di imprese collegate, non possono abusare delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

Uno dei principi più importanti riguarda la separazione e la trasparenza della contabilità giacchè ai sensi degli artt.12 e seguenti, le imprese di gas naturale integrate tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le loro attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale e, se del caso, conti consolidati per le attività che non rientrano nel settore del gas, come sarebbero tenute a fare se tali attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza. Inoltre, la contabilità di tutte le imprese di gas naturale integrate dovrebbe fornire un elevato livello di trasparenza.

Per l'organizzazione dell'accesso al sistema, gli Stati membri possono scegliere di applicare una od entrambe le procedure di cui all'articolo 15 e all'articolo 16. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

All'articolo 15 si prevede l'accesso negoziato nel qual caso gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale, e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso possano negoziare l'accesso al sistema al fine di concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi commerciali volontari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso al sistema. La procedura prevista al successivo articolo 16, viceversa, si basa sull'accesso regolamentato nel qual caso gli Stati membri adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale, nonché ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso al sistema, sulla base di tariffe pubblicate e/o altri termini e obblighi per l'utilizzo dello stesso. Tale diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito consentendo loro di stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturali concorrenti diverse dal proprietario e/o gestore del sistema o dall'impresa collegata.

Infine, occorre accennare alle disposizioni contenute nell'art.21 a norma del quale gli Stati membri assicurano che le parti negozino in buona fede l'accesso al sistema e nessuna di esse abusi della sua posizione negoziale per ostacolare il buon esito delle trattative. A garanzia dell'applicabilità delle suddette regole, al comma 2, dello stesso articolo, si prevede che gli Stati membri designino un'autorità competente, indipendente dalle parti, per risolvere sollecitamente le controversie relative alle trattative in questione. In particolare tale autorità deve risolvere le controversie relative alle trattative ed al rifiuto di accesso nell'ambito della suddetta direttiva.

 

Roma, 1999.

 

NOTE



[1] Cfr. A. PERA (1998), Concorrenza ed antitrust, 115-116.

[2] Ibidem, 117.

[3] Cfr. S. CASSESE (1995), La nuova costituzione economica, 94.

[4] Cfr. M.MESSORI-P.PADOAN-N.ROSSI (1997), Proposte per l'economia italiana, 101.

[5] Cfr. G. RASI (1997), Servizio pubblico e mercato,  9.

[6] Cfr. G. ALPA (1995), L'autorità per i servizi pubblici e i consumatori, 305-312.

[7] Cfr. M. GRILLO (1998), La concorrenza nei servizi di rete, 3.

[8] Cfr. P. RANCI, (1998), Presentazione alla relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, 3.

[9] Cfr. L. RAZZITI (1996), Principi ed evoluzione della normativa e della politica comunitaria in tema di energia elettrica, 598.

[10] Ibidem.

[11] Cfr. G. GENTILE (1991), La strada italiana al mercato europeo dell'energia elettrica, 303.

[12] Cfr. G. TESAURO (1998), Concorrenza, regolamentazione ed efficienza nella produzione di energia, 2.

[13] Ibidem.

[14] Cfr. M. GRILLO (1998), La concorrenza nei servizi di rete, 2.

[15] Autorità amministrativa indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas. Ada essa sarà dedicato il capitolo seguente. Il riferimento è alla Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, 43.

[16] Cfr. L. NANNI (1995), Le direttive UE in tema di transito di energia elettrica e di gas naturale nelle grandi reti di trasporto, 687-697.

[17] Cfr. M. POLITI (1991), Energia nel diritto comunitario, 2.

[18] Cfr. G. GENTILE (1991), La strada italiana al mercato europeo dell'energia elettrica, 303.

[19] Si tratta dei cc.dd. "poteri impliciti" su cui cfr. A. GUARINO (1990), Mercato europeo dell'energia e <<common carrier>>, 337-338.

[20] Cfr. M. POLITI (1991), Energia nel diritto comunitario, 2.

[21] Ibidem.

[22] Ibidem.

[23] Pubblicata sulla GUCE n.241 del 25 settembre 1986.

[24] Sentenza 27 aprile 1994 (caso n.393/92, Comune di Almelo).

[25] Cfr. F. BENVENUTI (1995), Evoluzione giuridica del settore elettrico, 294.

[26] Ibidem.

[27] Cfr. S. CASSESE (1995), La nuova costituzione economica, 54-56.

[28] Cfr. G. TESAURO (1998), Concorrenza, regolamentazione ed efficienza nella produzione di energia, 2.

[29] Cfr. D. CORAPI (1995), Liberalizzazione e privatizzazione del settore elettrico, 293-301.

[30] Cfr. L. RAZZITI (1996), Principi ed evoluzione della normativa e della politica comunitaria in tema di energia elettrica, 610

[31] Ibidem.

[32] Ibidem.

[33] Prima del Trattato di Maastricht il potere di emanare direttive spettava soltanto al consiglio e solo in pochi casi alla Commissione.

[34] Pubblicata sulla GUCE n.L185 del 17 luglio 1990.

[35] Cfr. G. GENTILE (1991), La strada italiana al mercato europeo dell'energia elettrica, 306.

[36] Pubblicata sulla GUCE n.L313 del 13 novembre 1990.

[37] Pubblicata sulla GUCE n.L147 del 12 giugno 1991 e successivamente modificata da ultimo dalla direttiva 95/49/CE pubblicata sulla GUCE n.L233 del 30 settembre 1995.

[38] Cfr. A. FIQUET (1995), La proposta di direttive UE in tema di mercato interno dell'energia, 699.

[39] Cfr. L. NANNI (1995), Le direttive UE in tema di transito di energia elettrica e di gas naturale nelle grandi reti di trasporto, 691.

[40] Ibidem.

[41] Ibidem.

[42] Ibidem.

[43] Le direttive 90/547/CEE e 90/377/CEE sono state infatti recepite nell'ordinamento italiano con decreto del ministro dell'industria del 26 giugno 1992, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 159 dell'8 luglio 1992.

[44] Pubblicata sulla GUCE n. L 161 del 29 giugno 1996.

[45] Pubblicata sulla GUCE n. L 161 del 29 giugno 1996.

[46] Cfr. A. FIQUET (1995), La proposta di direttiva UE in tema di mercato interno dell'energia, 698-710.

[47] Pubblicato sulla GUCE n. L 252, del 12 settembre 1998.

[48] Cfr. Autorità per l'energia elettrica e il gas (1998), Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, 43.

[49] Cfr. S. CASSESE (1995), La nuova costituzione economica, 94.

[50] Cfr. P. RANCI, (1998), Presentazione alla relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, 3-6.

[51] Ibidem.

[52] Pubblicata sulla GUCE n. L 147 del 12 giugno 1991.

[53] Pubblicata sulla GUCE n. L 161 del 29 giugno 1996.

[54] Pubblicata sulla GUCE n. L 204 del 21 luglio 1998.

[55] Cfr. P. RANCI, (1998), Presentazione alla relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, 3-6.

[56] Cfr. R. FAZIOLI (1998), Le fonti fossili primarie: il gas naturale, 99-117.

[57] Ibidem.

 

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